La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4648 del 21 febbraio 2024 ha ribadito che le targhe degli autoveicoli sono “dati personali” in quanto rientrano tra le informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona fisica.
Il reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
La vicenda scaturisce dalla pubblicazione sul sito web di un Comune veneto di materiale fotografico relativo ad una trasgressione alle normative del Codice della Strada.
All’interno di queste immagini era chiaramente distinguibile la targa di un autoveicolo che non aveva alcun legame con l’infrazione documentata.
Il Garante per la Privacy, a seguito di segnalazione proveniente non dal titolare del dato interessato ma dallo stesso contravventore, ha emesso un provvedimento a carico del Comune di Cittadella, odierno ricorrente opponente, ritenendo che “tale pubblicazione ha comportato un trattamento di dati personali non pertinenti ed eccedenti il perseguimento delle finalità di accertare la violazione delle disposizioni in materia di segnaletica stradale”.
La sentenza del Tribunale di Padova
Successivamente, a cinque anni di distanza dalla contestazione iniziale mossa dall’Autorità, il Sindaco ha formalmente impugnato la cartella esattoriale associata alla sanzione amministrativa imposta dal Garante innanzi al Tribunale di Padova.
Il giudice di primo grado, nel suo esame, ha evidenziato l’indeterminatezza sia nelle motivazioni sia nell’identificazione specifica della violazione imputata dall’Autorità.
Ha rilevato che il Garante aveva individuato come unica infrazione alla privacy la pubblicazione del numero di targa di un automezzo non implicato nel procedimento di verifica delle violazioni al Codice della Strada condotto dalla Polizia Locale.
Basandosi su questa constatazione, il Tribunale ha argomentato che il mero numero di targa, in assenza di dettagli relativi all’identità del conducente, non potrebbe essere classificato come dato personale sotto la tutela del d.lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Il Tribunale ha considerato non giustificato il provvedimento emesso dall’Autorità ritenendo l’invalidità della cartella esattoriale in questione e obbligando il Garante al rimborso delle spese legali.
Il ricorso alla Corte di Cassazione
Il Garante per la Protezione dei dati personali ha impugnato la sentenza del Tribunale di Padova e ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione.
Secondo il Garante, è errata la presunzione secondo la quale la targa di un veicolo, una volta pubblicata online, non costituisce un dato personale.
Tale posizione si fonda sulla definizione di “dato personale” fornita dall’art. 4, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che classificava come dati personali tutte le informazioni riconducibili a una persona fisica identificabile, direttamente o indirettamente, attraverso, altresì, riferimenti come i numeri di identificazione personale.
In questo contesto, il Garante sostiene che la targa di un autoveicolo rientra indubbiamente nella categoria dei dati personali, poiché può permettere l’identificazione diretta o indiretta dell’interessato.
La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso, ha chiarito che il numero di targa di un veicolo rappresenta un dato capace di facilitare l’identificazione diretta del proprietario del veicolo stesso.
Fondamentale, ai fini della protezione dei dati personali, è il legame funzionale che permette di associare i dati personali all’individuo specifico, soprattutto quando le informazioni possono astrattamente rientrare nella categoria del trattamento dei dati.
L’interpretazione è stata confermata anche in contesti specifici come l’uso di parcometri avanzati che registrano la targa e la posizione del veicolo parcheggiato.
Nonostante dal dato “targa” si possa risalire al nominativo dell’intestatario del veicolo – che potrebbe non coincidere con l’utilizzatore effettivo del veicolo o potrebbe essere una persona giuridica, esclusa dalla tutela del GDPR, o un soggetto diverso dall’effettivo proprietario – il numero di targa, in una percentuale significativa dei casi, si configura come un dato personale che permette di individuare l’utilizzatore del parcometro, rendendone possibile anche la profilazione.
Di conseguenza, il trattamento di tale dato non può essere considerato irrilevante in termini di protezione dei dati personali, specialmente in situazioni in cui è stato sollevato un problema legato alla gestione dei dati raccolti attraverso determinati tipi di parcometri senza un’adeguata base o autorizzazione (Cassazione n. 35256/2023).
Secondo la Cassazione, il giudizio del Tribunale di Padova non ha considerato questi elementi.
In particolare, l’esposizione della targa di un veicolo non coinvolto direttamente nell’infrazione in esame cade sotto l’occhio di un’indagine fotografica più estesa. Quest’ultima unitamente ad altri dettagli quali luogo e orario dello scatto, così come il contesto generale che testimonia l’infrazione commessa da un altro veicolo, potrebbe permettere una profilazione non necessariamente funzionale o indispensabile alla corretta conduzione del controllo amministrativo.
Questo articolo ti è stato utile?
Consulta le nostre sezioni dedicate al Regolamento 679/2016 (GDPR) e privacy e al supporto alle stazioni appaltanti. Puoi anche iscriverti alla nostra newsletter e non perdere le notizie più importanti in tema di Appalti, anticorruzione, digitalizzazione della PA e D.Lgs. 231 responsabilità delle persone giuridiche. Non preoccuparti, saremo moderati. Anche noi odiamo lo SPAM.