La Cassazione penale, Sez. V, con la sentenza n. 3446 del 29 gennaio 2024, ha stabilito che è legittimo utilizzare il GPS nell’auto dell’ex coniuge (o di chiunque altro) senza violarne la privacy.
Tale condotta non può essere considerata quindi un reato, né può dar luogo a richieste di risarcimento o altre conseguenze legali.
La vicenda
Con sentenza del 18 maggio 2022 il Tribunale di Taranto, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato il Sig. B per il reato di cui all’art. 615-bis cod. pen. ovvero il reato di interferenze illecite nella vita privata: “Chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.
Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dal giudice di primo grado, l’imputato si sarebbe procurato indebitamente notizie attinenti alla vita privata della ex moglie, mediante l’utilizzo di un dispositivo GPS dotato di microfono, che aveva installato all’interno dell’autovettura di quest’ultima e che gli consentiva di ascoltare le conversazioni intervenute all’interno del veicolo.
Con sentenza emessa il 24 aprile 2023, la Corte di appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – ha riformato la sentenza di primo grado, assolvendo l’imputato perché il fatto non sussiste e revocando le statuizioni civili.
Avverso la sentenza della Corte di appello, è stato proposto ricorso per Cassazione.
Con un unico motivo, viene dedotto il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 615-bis cod. pen.
Il ricorrente rappresenta che la Corte di appello ha assolto l’imputato poiché ha escluso che l’autoveicolo, all’interno del quale era stato occultato il dispositivo GPS, potesse costituire un luogo di privata dimora.
Il ricorrente contesta tale decisione, sostenendo che la giurisprudenza più recente avrebbe recepito una nozione più ampia del concetto di privata dimora e, con specifico riferimento al reato di cui all’art. 615-bis cod. pen., avrebbe espressamente ritenuto rilevante, al fine della configurazione del reato, l’installazione di una microspia all’interno di un’automobile.
Nel caso in esame, l’autovettura della persona offesa andrebbe sicuramente ritenuta quale luogo di privata dimora, atteso che all’interno di essa la vittima intratteneva colloqui non solo personali, ma anche di carattere professionale, legati all’attività di avvocato, svolta dalla medesima.
Per la Cassazione, l’unico motivo di ricorso è infondato e il ricorso deve essere rigettato.
Infatti, l’abitacolo di un’autovettura, in quanto spazio destinato naturalmente al trasporto delle persone o al trasferimento di oggetti da un posto all’altro e non ad abitazione, non può essere considerato luogo di privata dimora, salvo che, a differenza di quanto dedotto nel caso in esame e desumibile dal contenuto del provvedimento impugnato, esso, sin dall’origine, sia strutturato (e venga di fatto utilizzato) come tale, oppure sia destinato, in difformità dalla sua naturale funzione, ad uso di privata abitazione.
Con specifico riferimento alla fattispecie di cui all’art. 615-bis cod. pen., la Corte, in relazione a un fatto analogo a quello contestato, ha già affermato un principio pienamente condiviso da questo collegio, secondo il quale “non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis cod. pen.) la condotta di colui che installi nell’auto di un soggetto (nella specie ex fidanzata) un telefono cellulare, con suoneria disattivata e con impostata la funzione di risposta automatica, in modo da consentire la ripresa sonora di quanto accada nella predetta auto, in quanto, oggetto della tutela di cui all’art. 615-bis è la riservatezza della persona in rapporto ai luoghi indicati nell’art. 614 cod. pen. – richiamato dall’art. 615-bis – tra i quali non rientra l’autovettura che si trovi sulla pubblica via”.
Conclusioni
L’installazione del GPS nell’auto era già stata ritenuta lecita dalla Cassazione in passato, tale orientamento con questa sentenza viene confermato e in più viene affermata anche la liceità dell’utilizzo di un dispositivo GPS dotato di microfono, installato all’interno dell’autovettura di un altro soggetto e che consente di ascoltare le conversazioni intervenute all’interno del veicolo.
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