Il decreto legislativo n. 24/2023, che introduce la nuova disciplina del whistleblowing in Italia, è entrato in vigore il 30 marzo 2023.
Le nuove disposizioni si applicano o a partire dal 15 luglio 2023, fatto salvo il termine più ampio del 17 dicembre 2023 per i soggetti del settore privato che abbiano impiegato fino a 249 lavoratori nell’ultimo anno.
Il contenuto del decreto legislativo
Il d.lgs. 24/2023 raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato.
Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del whistleblower, ossia la persona che segnala, divulga, ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledano l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Nella prospettiva del legislatore quest’ultimo è così maggiormente incentivato all’effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto.
Ambito di applicazione della normativa
La disciplina normativa di applica al settore pubblico e al settore privato; pertanto, sia chi opera nell’uno sia nell’altro settore è tenuto a garantire le tutele e a istituire i canali interni di segnalazione al ricorrere di determinati presupposti.
Il settore pubblico comprende:
-le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001;
-le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
-gli enti pubblici economici;
-le società a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, anche se quotate;
-le società in house, anche se quotate;
-gli organismi di diritto pubblico di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), del d.lgs. 50/2016, ossia qualsiasi organismo, anche in forma societaria:
a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
b) dotato di personalità giuridica;
c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
-i concessionari di pubblico servizio.
Il settore privato comprende i soggetti i quali:
-hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
-rientrano nei c.d. settori sensibili,anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori subordinati;
-rientrano nell’ambito di applicazione del d.lgs. 231/2001, e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati.
I segnalatori (c.d. whistleblowers)
Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico o privato in qualità di:
-dipendenti pubblici;
-lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
-lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
-collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
-volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
-azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.
Non sono considerate segnalazioni di whistleblowing quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.
Cosa si può segnalare
Il d.lgs. n. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato commesse nell’ambito dell’organizzazione dell’ente con cui il segnalante o denunciante intrattiene uno di rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore.
Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto. Il legislatore ha tipizzato le fattispecie di violazioni.
I canali di segnalazione
Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti:
-canale interno;
-canale esterno (gestito da ANAC);
-divulgazioni pubbliche;
-denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.
Il legislatore riconosce ai soggetti del settore pubblico la possibilità di segnalare ogni tipologia di violazione attraverso tutti i canali attivabili.
Per quanto riguarda i soggetti del settore privato, negli enti con meno di cinquanta dipendenti viene consentita solo la segnalazione interna delle condotte illecite escludendo la possibilità di ricorrere al canale esterno ed alla divulgazione pubblica.
Protezione dalle ritorsioni
È vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata nei confronti del segnalante.
L’Anac potrà applicare sanzioni amministrative pecuniarie da 10.000 a 50.000 euro nei casi in cui vengano commesse ritorsioni o quando viene accertato che una segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza, oppure da 10.000 a 50.000 euro nel caso in cui Anac accerti che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni, e inoltre sono previste sanzioni da 500 a 2.500 euro, nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.
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