Nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2022 è stata pubblicata la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante: “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione Europea – Legge di delegazione europea 2021”.
La legge entrerà in vigore il prossimo 10 settembre.
Tra le direttive per il cui recepimento è stata conferita delega al governo vi è – in base all’art. 13- anche la direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (cd. direttiva sul whistleblowing).
Per l’attuazione della Direttiva il Governo ha tre mesi dall’entrata in vigore della Legge delega.
Che cos’è il whistleblowing
Il c.d. “whisteblowing”, tradotto in italiano con “segnalatore o segnalante di illeciti” è un soggetto che denuncia o riferisce alle autorità attività illecite o fraudolente all’interno del governo, di un’organizzazione pubblica o privata o di un’azienda.
Il whistleblowing è attualmente regolato dalla legge 179/ 2017, che ha introdotto l’obbligo di dotarsi di canali di segnalazioni anche per le aziende del settore privato dotate di modello organizzativo 231, integrando in tal modo la disciplina prevista per il settore pubblico.
L’art. 6, comma 2-bis del d.lgs. 231/2001 stabilisce infatti che:
“I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:
a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante;
c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.”
Il contenuto della direttiva 2019/1937
La finalità della direttiva è quella di offrire sempre più un a maggiore tutela a quanti segnalano illeciti e incentivando la realizzazione delle cosiddette “speak-up policies”, ossia la possibilità di fare le segnalazioni in maniera anonima. La direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro la fine del 2021.
La prima novità riguarda la possibile estensione del perimetro delle imprese private coinvolte in una procedura di whistleblowing.
La seconda novità prevede la possibilità per il segnalante di effettuare segnalazioni pubbliche degli illeciti, mentre inizialmente la segnalazione di illeciti di cui il lavoratore era venuto a conoscenza mediante la sua qualità di “insider” era una eventualità riservata a quanti erano impiegati nel settore pubblico.
La direttiva prevede inoltre che i sistemi di segnalazione siano implementati obbligatoriamente per quanto riguarda determinati settori:
i) appalti pubblici;
ii) servizi finanziari;
iii) immissione nel mercato interno di prodotti con specifico riferimento alla filiera alimentare, alla sicurezza dei trasporti, alla tutela dell’ambiente, e infine dei settori della sicurezza nucleare, alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione e alla protezione dei dati personali.
Inoltre, viene maggiormente dettagliata la figura del segnalante: cioè la persona fisica che segnala o divulga informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo.
Infatti, a rientrare nella figura sono anche i liberi professionisti e i consulenti, che prestano la propria attività in favore di un soggetto del settore pubblico ovvero di un soggetto del settore privato, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche quando queste funzioni sono esercitate solo di fatto.
La tutela del whistleblower non potrà più essere ancorata al solo apparato 231, bensì dovranno essere predisposti appositi canali di segnalazione interni, a prescindere dall’adozione o meno di un modello organizzativo e per qualsiasi violazione del diritto comunitario.
La Direttiva prevede anche l’obbligo di istituire procedure per le segnalazioni interne a tutela del whistleblower che comprendano:
-canali di segnalazione sicuri;
-un avviso del ricevimento della segnalazione alla persona segnalante entro sette giorni;
-la designazione di una persona o di un servizio imparziale e competente per dare seguito alla segnalazione, entro tre mesi dall’effettuazione della stessa;
-informazioni chiare e facilmente accessibili sulle procedure per effettuare le segnalazioni.
I principi della legge delega
La legge delega fissa i seguenti principi a cui dovrà ispirarsi la legislazione nazionale:
-modificare, in conformità alla direttiva, la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni e assicurargli un alto grado di protezione e tutela;
-esercitare l’opzione di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva, che consente l’introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti;
-operare gli opportuni adattamenti delle disposizioni vigenti al fine di conformare la normativa nazionale a quella europea, anche in relazione a violazioni di diritto interno riconducibili a reati o comportamenti impropri che compromettono la cura imparziale dell’interesse pubblico o la regolare organizzazione e gestione dell’ente.
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