Con il provvedimento n. 38 del 30 gennaio 2025 il Garante torna ad occuparsi del tema della videosorveglianza con riferimento ai controlli sui luoghi di lavoro. Nel caso in esame, il Garante ha irrogato una sanzione in conseguenza di alcune violazioni riscontrate.
La vicenda fattuale
Nel caso in esame, un esercizio commerciale ha installato un impianto di videosorveglianza che aveva un angolo di visuale tale da riprendere anche aree pubbliche eccedenti, rispetto a quelle di stretta pertinenza dell’esercizio.
In seguito a una ispezione è emerso che l’impianto di videosorveglianza installato risultava illecito sotto vari profili.
In primo luogo, l’angolo di visuale non era limitato alle sole aree di pertinenza dell’esercizio commerciale, ma riprendeva anche le aree pubbliche eccedenti. Ciò in palese violazione di quanto già prescritto dal Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dello stesso Garante dell’8 aprile 2010, che prevede che la ripresa di spazi pubblici senza una giustificazione idonea costituisce un trattamento illecito dei dati.
In secondo luogo, l’impianto di videosorveglianza – oltre alla strada pubblica – riprendeva anche luoghi di lavoro. Tale assetto comporta una violazione dell’Art. 4 dello Statuto dei Lavorator, che richiede per l’installazione della videosorveglianza la previa stipula di un accordo con le rappresentanze sindacali o in alternativa, qualora non fosse possibile giungere a un accordo, l’autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro.
Ebbene, tali obblighi (accordo o autorizzazione) non erano stati adempiuti comportando un’attività illecita di trattamento del dato dei lavoratori.
La sanzione
Alla luce di quanto sopra rilevato, il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha irrogato una sanzione pecuniaria di mille euro e ha intimato alla Società di conformare i trattamenti sui dati personali effettuati attraverso il sistema di videosorveglianza.
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