16 Marzo 2026

Videosorveglianza: la finalità connessa al controllo ambientale non può esser perseguita con le medesime telecamere che operano per finalità di sicurezza urbana

Il Garante Privacy ha sanzionato un Comune per l’uso non conforme della videosorveglianza, chiarendo che le telecamere installate per finalità di sicurezza urbana non possono essere utilizzate anche per il controllo degli illeciti ambientali. Il provvedimento ribadisce inoltre l’obbligo di fornire un’adeguata informativa privacy e di utilizzare, per il contrasto all’abbandono di rifiuti, dispositivi specifici come le fototrappole nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati.

1. La sanzione

Con il provvedimento del 12 febbraio 2026 (n. 10227910) il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha irrogato una sanzione di Euro 4.000,00 (quattromila) nei confronti di un Comune per violazioni connesse all’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza.

2. Sintesi della vicenda

Il Comune ha irrogato una sanzione, accertata mediante sistemi video, nei confronti di un soggetto.

Il soggetto sanzionato ha presentato un reclamo al Garante lamentando la violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali da parte del Comune. In particolare, è stato rappresentato che il Comune ha notificato un verbale per asserita violazione dell’art. 80/14 del D.Lgs 30/04/1992 n. 285 C.d.S. in quanto, secondo l’amministrazione, il veicolo circolava senza la revisione. Nel verbale l’amministrazione ha riportato l’impossibilità di contestazione immediata in quanto l’infrazione è stata accertata esclusivamente a mezzo sistemi di videosorveglianza ai sensi dell’art. 13 Legge n. 689/81.

Il reclamante ha, altresì, lamentato che “il cartello di videosorveglianza appare non idoneo, in quanto privo di quegli elementi obbligatori, […] non è presente alcuna indicazione sulla disponibilità dell’informativa di secondo livello per gli interessati per le diverse finalità perseguite di tipo amministrativo (sanzioni Cds) e sicurezza pubblica (furti)”.

3. L’informativa

Il provvedimento del Garante precisa che quando è usato un sistema video, il titolare del trattamento (ossia l’Ente), oltre a rendere l’informativa di primo livello mediante apposizione di segnaletica di avvertimento in prossimità della zona sottoposta a videosorveglianza, deve fornire agli interessati anche delle “informazioni di secondo livello”. Questa deve contenere tutti gli elementi obbligatori a norma dell’articolo 13 del Regolamento e deve essere facilmente accessibile per l’interessato, ad esempio attraverso una pagina informativa completa messa a disposizione in uno snodo centrale o affissa in un luogo di facile accesso.

Le informazioni di primo livello (cartello di avvertimento) “dovrebbero comunicare i dati più importanti, ad esempio le finalità del trattamento, l’identità del titolare del trattamento e l’esistenza dei diritti dell’interessato, unitamente alle informazioni sugli impatti più consistenti del trattamento”.

4. Le finalità

Prosegue, poi, il provvedimento precisando che per quanto concerne le finalità del trattamento, era indicato che “la registrazione è effettuata per la rilevazione di infrazioni al Codice della Strada e per sanzionare l’abbandono incontrollato di rifiuti”.

A tal riguardo, si ricorda che la finalità di trattamento connessa al controllo degli illeciti amministrativi in materia ambientale non può essere perseguita con le medesime telecamere di videosorveglianza che riprendono ad ampio raggio la pubblica via per finalità di sicurezza urbana.

Gli Enti locali possono utilizzare dispositivi foto/video (c.d. fototrappole) collocati in specifiche e circoscritte aree su cui insiste un effettivo rischio di illecito abbandono di rifiuti o scorretto conferimento di rifiuti, solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi e comunque nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati, che impone di configurare tali dispositivi con un angolo di visuale circoscritto alle aree interessate dai predetti fenomeni (cfr. FAQ del Garante in materia di videosorveglianza, cit., n. 13); pertanto, l’informativa dovrebbe eventualmente specificare che tale finalità di trattamento si riferisce esclusivamente alle c.d. foto trappole, ove effettivamente impiegate dal Comune.

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