Il 17 giugno 2021 è stato emanato il DPMC n. 143 che, in ottemperanza all’art. 9 del DL n. 52 del 22 aprile 2021, regolamenta il funzionamento della piattaforma nazionale «Digital green certificate» (Piattaforma nazionale – Dgc) per l’emissione e validazione delle certificazioni verdi Covid-19 (c.d. Green pass). Il DPCM n. 143/2021 fornisce una serie di indicazioni sui soggetti (pubblici e privati) autorizzati all’espletamento dell’attività di verifica dei Green pass e sugli adempimenti necessari per svolgere legittimamente l’attività in questione che verranno di seguito approfonditi.
Soggetti autorizzati alla verifica dei Green pass
I soggetti deputati alla verifica delle Certificazioni, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del DPCM n. 143/2021, sono:
- i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
- il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
- i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
- il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
- i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;
- i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
Premesso che tutti i responsabili delle operazioni di verifica dei Green pass sono tenuti al rispetto della normativa privacy, i soggetti di cui alle lett. c) d) e) f), ossia i soggetti autorizzati a delegare la funzione della verifica delle certificazioni, dovranno avere cura di:
- designare, mediante atto formale, gli addetti incaricati all’espletamento delle verifiche;
- predisporre e consegnare agli incaricati delle istruzioni contenenti le indicazioni sulle modalità attraverso le quali devono materialmente svolgersi le operazioni di verifica dei Green pass.
L’atto di nomina degli incaricati all’attività di verifica dei Green pass
Posto che i responsabili delle operazioni di verifica possono, in base alla propria organizzazione di impresa, delegare l’attività materiale di controllo dei Green pass a dei propri delegati, occorre tuttavia tenere presente che la suddetta facoltà organizzativa richiede, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del DPCM n. 143/2021, che i soggetti delegati siano incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica. Ne deriva che gli addetti alla verifica delle certificazioni possono svolgere quell’attività sulla base di uno specifico atto di incarico che dovrà essere necessariamente nominativo e redatto in forma scritta.
Nel dettaglio l’atto di nomina dovrà recare un esplicito riferimento al fatto che la delega ha ad oggetto l’attività di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 emesse dalla Piattaforma nazionale – Dgc di cui all’art. 13 del DPCM n. 143/2021. Non sarà, quindi, sufficiente il fatto che l’addetto alla verifica sia un dipendente ovvero un soggetto nominato come addetto al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 29 del Regolamento 2016/679 (GDPR) e dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs del 30 giugno 2003, n. 196 (codice della privacy).
L’attività di verifica dei Green pass e il contenuto delle istruzioni
Le istruzioni dovranno anzitutto contenere le indicazioni che discendono dalla normativa, evidenziando che, ai sensi dell’art. 13, comma 5, DPCM 143/2021, “l’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma”. Il delegato all’attività di controllo dei Green pass non potrà quindi conservare alcuna copia della certificazione o dei documenti di identità né registrare alcun dato personale dell’intestatario in quanto l’oggetto dell’attività di verifica riguarda unicamente il controllo “dell’autenticità, validità e integrità della certificazione, e conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere assumere o conservare alcuna informazione” (art. 13, comma 1, DPCM n. 143/2001).
In secondo luogo, con riferimento all’attività di accertamento dell’identità del portatore del Green pass, l’art. 13, comma 4, DPCM n. 143/2001 prevede che “l’intestatario della certificazione verde Covid-19 all’atto della verifica dimostra, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità”. Le istruzioni dovranno quindi evidenziare che i soggetti delegati alle verifiche sono autorizzati a chiedere il documento di identità e dovrebbero prevedere delle procedure di gestione nel caso in cui l’interessato, tenuto ad esibire il documento, si rifiuti di farlo ovvero contesti l’esito della verifica.
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