Studio Legale Asssociato Corsinovi Mammana
1. L’istituto degli «Incentivi per funzioni tecniche» oggetto del presente contributo è disciplinato dall’art. 113 del d. lgs. n. 50 del 18/4/2016 («Codice dei contratti pubblici»).
Tale articolo prevede che le «amministrazioni aggiudicatrici» destinano specifiche risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti «per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti» (comma 2). Tali risorse sono «modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara» (ibidem).
2. Su quali siano gli obblighi di trasparenza e i relativi limiti all’ostensione per motivi di protezione dei dati personali attualmente non pare esserci univocità di vedute tra il Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP) e l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC).
Il primo (GPDP) nei recenti pareri su istanze di accesso civico ai sensi dell’art. 5, co. 7 del d.lgs. 33/2013 (segnatamente dell’8 agosto 2025 e del 10 marzo 2025) tende ad escludere l’accesso civico per i dati in questione.
La seconda (ANAC) richiede la pubblicazione degli incarichi conferiti o autorizzati con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.
3. La richiesta di parere al Garante riguarda una istanza di accesso civico sugli incentivi tecnici le schede dettagliate per ogni singolo appalto, contenenti la ripartizione delle somme stanziate per i dipendenti per ogni opera, servizio o fornitura.
Nei recenti orientamenti giurisprudenziali la Corte di Cassazione – Sezione Civile – ha più volte ribadito il carattere “retributivo” degli incentivi tecnici in parola che, pertanto, pare configurarsi come una sorta di “salario accessorio” (cfr. Corte di Cassazione, Sezione Civile, sentenza nn. 10222/2020, 21398/2019, 8522/2015, 19328/2012, 8344/2011, 17536/2010)».
Inoltre, sempre secondo quanto riportato dal RPCT nella richiesta di parere, anche la Corte dei conti «ha individuato la ratio degli incentivi tecnici nella “funzione premiale dell’istituto, volto a incentivare, con un surplus di retribuzione, lo svolgimento di prestazioni intellettive qualificate che, ove fossero svolte invece che da dipendenti interni, da esterni sarebbero da considerare prestazioni di lavoro autonomo professionali” (cfr. Corte dei conti, Sezione controllo Lazio, delibera n. 57 del 6 luglio 2018)».
4. La disciplina statale in materia di trasparenza, non prevede obblighi di pubblicazione in generale delle attività e ruoli svolti dai dipendenti pubblici o delle relative retribuzioni, fatta eccezione per i soggetti che ricoprono specifici incarichi, quali ad esempio gli organi di vertice, i dirigenti, i consulenti, i collaboratori secondo quanto previsto dagli artt. 14 e 15 del d. lgs. n. 33/2013. Per tali soggetti sussiste una specifica disciplina di settore che prevede specifici oneri di trasparenza, fra cui la pubblicità dei relativi compensi connessi all’assunzione della carica e agli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica, con la conseguenza che per questi dati non è possibile richiamare alcun motivo di protezione dei dati personali. Quanto invece, ai dati personali riferiti a dipendenti e lavoratori, il Garante si è già espressa con ampiezza di argomentazioni in numerosi casi sull’accesso civico ad attività lavorative, retribuzioni, buste paga, cedolini dello stipendio, tipologia contrattuale, costo ore lavorate, straordinari, valutazioni, progressioni economiche, ecc., ritenendo sussistere il limite previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 (cfr., fra gli altri, i pareri in materia di accesso civico a valutazioni/schede e progressioni economiche e di carriera dei lavoratori contenuti nei seguenti provvedimenti: n. 10120246 del 10/03/2025; n. 308 del 13/7/2023, in www.gpdp.it, doc. web n. 9990570; n. 343 del 3/8/2023, ivi, doc. web n. 9925408; n. 461 del 29/9/2023, doc. web n. 9953581; n. 308 del 13/7/2023, ivi, doc. web n. 9990570; n. 199 del 13/5/2021, ivi, doc. web n. 9672790; n. 147 del 29/7/2020, ivi, doc. web n. 9445796; n. 466 dell’11/10/2018, ivi, doc. web n. 9063969; n. 421 dell’11/7/2018, ivi, doc. web n. 9037343; n. 231 del 18/4/2018, ivi, doc. web n. 8983308; n. 142 dell´8/3/2018, ivi, doc. web n. 8684742; n. 574 del 29/12/2017, ivi, doc. web n. 7658152).
5. In tale contesto – conformemente ai precedenti orientamenti del Garante – il Parere afferma che, ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, l’Amministrazione abbia correttamente respinto l’accesso civico ai documenti richiesti, che, come visto, contengono dettagli relativi all’ “attribuzione di indennità incentivante disposta dal Codice degli appalti”.
La relativa ostensione infatti – tenendo conto della tipologia dei dati e delle informazioni personali ivi contenuti nonché il particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico – determina un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei dipendenti controinteressati, i quali potrebbero subire ripercussioni negative sul piano professionale, sociale e relazionale, esponendoli a possibili difficoltà relazionali con i colleghi di lavoro e creando ingiustificati pregiudizi da parte di terzi esterni all’ambiente lavorativo, causando proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013. È inoltre necessario tenere conto anche delle ragionevoli aspettative di confidenzialità dei soggetti interessati e alla non prevedibilità delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.). L’ostensione di dati di dettaglio dell’attività lavorativa è, inoltre, contraria al principio di minimizzazione dei dati laddove non «limitati a quanto necessario rispetto alle finalità» di trasparenza ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. c, del RGPD.
6. Sul tema, si è espressa anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
Con il parere approvato il 23 luglio 2025 ANAC ha chiarito che le Amministrazioni pubbliche sono obbligate a pubblicare i dati relativi agli incentivi per funzioni tecniche riconosciuti ai dipendenti interni, ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici).
I dati devono essere resi disponibili all’interno della Sezione “Amministrazione trasparente”, e riguardare tutti gli incentivi erogati al personale (dirigente e non dirigente) che ha svolto funzioni tecniche connesse a lavori, servizi e forniture. In particolare, dovranno essere pubblicati:
– i nominativi dei dipendenti che hanno ricevuto incarichi interni;
– l’oggetto dell’incarico;
– la durata dello stesso;
– il compenso spettante per ciascun incarico.
Tali informazioni devono essere riportate in forma di Elenco, secondo quanto stabilito dall’art. 18 del D.lgs. n. 33/2013, norma cardine sulla trasparenza degli incarichi interni nella Pubblica Amministrazione. L’adempimento in parola abilita anche l’accesso civico semplice da parte dei cittadini, permettendo così un controllo diffuso sull’assegnazione e la liquidazione degli incentivi 2%.
7. Nella prospettiva dell’ANAC si tratta di un passaggio rilevante nel quadro della trasparenza e dell’accountability, soprattutto a fronte delle ingenti risorse in campo per l’attuazione del “Pnrr” e degli Appalti pubblici. Quali atti utilizzare per la pubblicazione l’Anac precisa che i dati da pubblicare possono essere estratti direttamente dalle determine dirigenziali di liquidazione degli incentivi, le quali costituiscono a tutti gli effetti fonte documentale sufficiente per l’assolvimento dell’obbligo. La posizione dell’Autorità è coerente con il Parere n. 3041 del Supporto giuridico del Mit, secondo cui tali incentivi configurano incarichi interni formalizzati e retribuiti, per i quali vale l’obbligo di trasparenza previsto dal D.lgs. n. 33/2013.
8. In merito al parere del Garante Privacy, ANAC rileva che, per quanto di interesse nel caso in esame, occorre rilevare che il Garante, nel ribadire in generale che l’accesso civico generalizzato deve rispettare i limiti imposti dalla normativa sulla protezione dei dati personali (art. 5-bis del d.lgs. 33/2013 e RGPD), ha evidenziato che il rischio di pregiudizio concreto alla riservatezza dei dipendenti, viene in rilievo laddove questi ultimi non rientrino tra i soggetti obbligati alla trasparenza, come avviene ad esempio per gli organi di vertice, i dirigenti, i consulenti, i collaboratori secondo quanto previsto dagli artt. 14 e 15 del d. lgs. n. 33/2013.
Pertanto, il Garante esclude l’obbligo di pubblicazione in assenza di una norma che lo preveda, citando, a titolo meramente esemplificativo gli articoli 14 e 15 D.lgs 33/2013, che, peraltro, non sono totalmente applicabili al caso di specie riguardante gli incentivi tecnici in quanto gli stessi non vengono elargiti agli organi politici (art. 14) né tantomeno ai consulenti o collaboratori. (art. 15).
9. L’attuale situazione pone non pochi problemi per gli Enti che, da una parte, devono adempiere agli obblighi di trasparenza e, dall’altra, devono assicurare il rispetto della normativa sulla protezione dei dati.
Tuttavia, sussistono profili di criticità in merito alla compatibilità dei due pareri, che sembrano inquadrare la fattispecie in esame in maniera differente, emolumento “retributivo” nel parere del Garante e quindi non sottoposto agli obblighi di pubblicazione, incarico al dipendente rientrante tra gli obblighi di Amministrazione Trasparente nel parere di ANAC (ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 33/2013).
Si rileva infatti che gli obblighi di pubblicazione richiesti dall’ANAC, sottoforma di una scheda con indicazione “dei nominativi dei dipendenti, degli importi e dell’oggetto degli incarichi”, potrebbe risultare in contrasto con il parere reso dal Garante della privacy proprio in ordine alla pubblicazione di detti incentivi.
10. In attesa di chiarimento sul punto, per uscire da tale situazione gli Enti potrebbero pensare a percorrere un “percorso operativo” attraverso il quale chiedere un parere congiunto al GPDP e all’ANAC sulle corrette modalità per la gestione degli “incentivi”; in assenza di puntuali indicazioni gli Enti potrebbero trovarsi a violare l’una o l’altra norma.
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