Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ha emanato il decreto ministeriale n. 149 del 22 agosto 2022 relativo alle modalità per assolvere agli obblighi di comunicazione delle informazioni relative all’accordo di lavoro agile (c.d. “smart working”).
Che cos’è lo smart working
Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività.
La definizione di smart working, contenuta nella Legge n. 81/2017, pone l’accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l’accordo individuale e sull’utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone).
Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento – economico e normativo – rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. È, quindi, prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie professionali, secondo le modalità illustrate dall’INAIL nella Circolare n. 48/2017.
Il contenuto del decreto ministeriale n. 149 del 22 agosto 2022
Nel decreto è previsto che il datore di lavoro comunichi in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile. Si tratta di una importante disposizione che rende strutturale la semplificazione del lavoro agile.
A tal fine, per tutti i datori di lavoro interessati-pubblici e privati-è disponibile dal 1° settembre 2022 l’apposito modulo attraverso il portale Servizi Lavoro (https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHomehttps://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome), accessibile tramite autenticazione SPID o CIE.
Tale adempimento è previsto, a decorrere dal 1° settembre 2022, solo nel caso di nuovi accordi di lavoro agile o qualora si intenda procedere a modifiche (ivi comprese proroghe) di precedenti accordi. Restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente.
Per quanto attiene al termine entro cui effettuare questo adempimento, occorre considerare che lo stesso si riferisce a una mera trasformazione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Pertanto, nella logica di favorire la semplificazione degli obblighi per i datori di lavoro, la relativa comunicazione andrà effettuata entro il termine di cinque giorni, ai sensi dell’articolo 4-bis, comma 5, del Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, con le conseguenze sanzionatorie di cui all’articolo 19, comma 3, del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, espressamente richiamato nel nuovo comma 1, ultimo periodo, dell’articolo 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.
La piena operatività della nuova procedura richiede, tra l’altro, anche l’adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro relativamente all’utilizzo dei servizi di invio delle comunicazioni.
Per tali ragioni, in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.
È un primo passo con il quale si rendono più semplici gli obblighi di comunicazione relativi al lavoro agile anche alla luce dell’esperienza maturata durante la pandemia e si risponde ad una specifica richiesta fatta dalle parti sociali nel Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile per il settore privato sottoscritto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalle parti sociali il 7 dicembre 2021.
Le regole sulla comunicazione dello smart working prima del decreto ministeriale
La normativa in vigore sullo smart working (Legge 22 maggio 2017, n. 81) prevedeva che per adottare questa forma di lavoro agile fosse necessario un accordo scritto tra datore di lavoro e dipendente contenente la durata, condizioni del recesso, modalità di esecuzione della prestazione, strumenti tecnologici utilizzati, nel rispetto del diritto alla disconnessione per il lavoratore. Per superare questo vincolo burocratico in fase di emergenza pandemica era stata introdotta, per il solo settore privato, la procedura semplificata per l’accesso al lavoro agile, senza la stipula dell’accordo scritto con il lavoratore e basata esclusivamente sulla modulistica (un template per comunicare l’elenco dei lavoratori coinvolti) da inviare al Ministero attraverso il Portale lavoro.gov.it.
Il Decreto Semplificazioni Fisco (Decreto-legge n. 73 del 21 giugno 2022) ha riformulato l’articolo 23 della Legge 22 maggio 2017 n. 81 e il precedente obbligo di comunicazione dell’accordo individuale è stato sostituito da una mera comunicazione dei nominativi dei lavoratori e della data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile. Con il Decreto ministeriale n.149 del 22 agosto 2022 il Ministero del Lavoro si è quindi adeguato alle novità e ha attuato quanto previsto dal Decreto Semplificazioni Fisco secondo cui il datore di lavoro privato è tenuto a comunicare in via telematica solo i nominativi dei lavoratori posti in modalità agile, la data di inizio e di fine del regime, e non più tutto l’accordo individuale.
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