Le misure di self cleaning che un operatore economico può dimostrare di aver adottato nella propria busta amministrativa, al fine di evitare l’esclusione per carenza dei requisiti generali (art. 80 d.lgs. 50/2016), fanno necessariamente riferimento a procedure di gara cui l’operatore partecipi successivamente alla adozione delle misure stesse, e non possono presentare quindi alcun effetto retroattivo.
Tale è l’importante principio sancito da TAR Lombardia Milano sez. I 14/5/2020 n. 811, nell’ottica di rendere effettive tali misure rimediali.