E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022 il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 recante “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”.
Il “diritto all’oblio”
Con tale norma è stata data attuazione alla delega per la riforma del processo penale di cui alla L. n. 134/2021. Tra i vari temi oggetto della riforma di cui alla delega vi è, anche, il c.d. “diritto all’oblio”.
Il diritto all’oblio è uno dei molteplici aspetti sotto i quali si manifesta il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali. È proprio con la nascita e lo sviluppo di Internet che si è posto il problema del diritto all’oblio, cioè di come tutelare l’interesse dell’individuo a che non vengano riproposte vicende ormai superate dal tempo; in altre parole, è il diritto di essere dimenticato, a non essere più ricordato per fatti che in passato furono oggetto di cronaca.
Il Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali delle persone fisiche (GDPR) dedica – all’interno del capo sui “diritti dell’interessato” – appunto l’art. 17 al “diritto all’oblio”. La norma in questione prevede il diritto dell’interessato alla cancellazione dei dati personali al ricorrere di determinati presupposti.
Le novità del Decreto 150 del 2022
Il D. Lgs n.150 del 2022, nella parte delle “Disposizioni di attuazione al codice di procedura penale” ha introdotto l’art. 64-ter rubricato “Diritto all’oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini”.
La norma in questione prevede che la persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa l’indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che consente all’interessato di chiedere per motivi legittimi, che all’interno della sentenza o del provvedimento che lo riguardano sia inserita un’annotazione volta ad omettere l’indicazione delle generalità e dei dati identificativi, in caso di riproduzione e diffusione, “in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica
Nel caso di richiesta volta a precludere l’indicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l’indicazione degli estremi del presente articolo: «Ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, è preclusa l’indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell’istante».
Con “indicizzazione” si intende l’operazione con cui il contenuto o l’informazione viene acquisita dai motori di ricerca risultando così nelle loro pagine nel momento della ricerca da parte di un utente. In sostanza, la “richiesta volta a precludere l’indicizzazione” consente di far sì che una certa notizia (coi i relativi dati personali) non sia inclusa nelle ricerche.
Nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l’indicazione degli estremi del presente articolo: «Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, un provvedimento di sottrazione dell’indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell’istante».
Con “”deindicizzazione” si intende un’operazione sostanzialmente differente dalla rimozione o cancellazione di un contenuto: non lo elimina, ma lo rende non direttamente accessibile tramite motori di ricerca esterni all’archivio in cui quel contenuto si trova. Sarà interessante vedere, in sede di prima applicazione delle richieste volte a precludere l’indicizzazione e di deindicizzazione come sapranno rispondere i destinatari per assicurare la tutela prevista dalla norma.
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