In questi giorni il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha emanato i primi cinque provvedimenti a tutela di potenziali vittime di revenge porn. Come noto, tale termine definisce il fenomeno della pornografia non consensuale, consistente nella diffusione di immagini pornografiche o sessualmente esplicite a scopo vendicativo (ad esempio per “punire” l’ex partner che ha deciso di porre fine ad un rapporto amoroso), per denigrare pubblicamente, bullizzare e molestare la persona cui si riferiscono.
Il contenuto dei provvedimenti
In applicazione dei compiti attribuiti all’Autorità dalle modifiche normative introdotte al Codice Privacy, D.lgs. 196/2003, a dicembre 2021 l’Autorità ha ingiunto in via d’urgenza a Facebook, Instagram e Google di adottare immediatamente tutte le misure necessarie ad impedire la diffusione sulle relative piattaforme del materiale (video, foto) segnalato all’Ufficio del Garante da alcune persone che ne temevano la messa on line.
Nei cinque provvedimenti, le persone interessate hanno rappresentato di versare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice (D.lgs. 1896/2003) e hanno chiesto all’Ufficio del Garante di intervenire presso le piattaforme indicate nei provvedimenti.
Il Dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha provveduto ad ingiungere alle rispettive piattaforme:
-l’immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione sulle piattaforme Facebook del materiale oggetto della suindicata segnalazione, trasmesso dall’Ufficio secondo le modalità indicate da Facebook Italy per questa prima fase di attuazione del disposto normativo;
-prescrivere alla medesima società la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalla relativa piattaforma, a soli fini probatori, per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati da comunicarsi tempestivamente all’Autorità.
Come anche visto nell’articolo pubblicato l’11 ottobre 2021, il Decreto-legge n. 139 del 2021, recante: “Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”, ha introdotto delle novità in materia di Revenge porn.
In seguito all’intervento di dicembre, spetta infatti al Garante ricevere segnalazioni da parte di chiunque, compresi i minori con più di quattordici anni, abbia un fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, video, foto a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano possano essere pubblicati sulle piattaforme digitali, senza il suo consenso.
Ricevuta la segnalazione il Garante si attiva tempestivamente per disporre il blocco preventivo nei confronti delle piattaforme indicate dal segnalante (di regola, attraverso l’implementazione di specifiche tecnologie, quali ad es. codici hash).
Le novità introdotte dal Decreto in materia di revenge Porn
L’art. 9 del Decreto-Legge n. 139 del 2021 ha modificato la disciplina del c.d. “Revenge Porn”.
Dopo l’art. 144, nel D.lgs. 196/2003, è inserito l’art. 144-bis ( Revenge Porn) che prevede : “ Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo consenso in violazione dell’articolo 612-ter del Codice penale, può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo, al Garante”.
Il Garante, entro 48 ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi dell’art. 58 del Regolamento Ue 2016/679 e degli articoli 143 e 144, predisponendo indagini.
Viene precisato inoltre che “quando le immagini o i video riguardano minori, la richiesta al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela” e che ai fini della segnalazione, l’invio al Garante di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito riguardanti anche soggetti terzi, effettuato dall’interessato, non integra il reato di cui all’articolo 612- ter del Codice penale relativo alla diffusione illecita di immagini.
Secondo la nuova previsione lo stesso minore potrà rivolgersi al Garante Privacy ( prima al minore era consentito fare segnalazioni all’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza relativamente a situazioni che presentassero violazione o rischio di violazione dei loro diritti) tramite i due strumenti previsti: reclamo a mezzo raccomandata A/R o Pec oppure segnalazione, che è più immediata, e che può essere inoltrata anche tramite mail ordinaria, un indirizzo di posta elettronica però che sia ben identificabile.
Questo articolo ti è stato utile?
Consulta le nostre sezioni dedicate al Regolamento 679/2016 (GDPR) e privacy e al supporto alle stazioni appaltanti. Puoi anche iscriverti alla nostra newsletter e non perdere le notizie più importanti in tema di Appalti, anticorruzione, digitalizzazione della PA e D.Lgs. 231 responsabilità delle persone giuridiche. Non preoccuparti, saremo moderati. Anche noi odiamo lo SPAM.