A conferma dell’indicazione contenuta nel Piano Nazionale Anticorruzione 2022 sulla rilevanza dei temi dell’incompatibilità, inconferibilità, del conflitto di interessi e del pantouflage, l’ANAC è intervenuta recentemente con differenti provvedimenti su queste tematiche.
Pantouflage
Il primo di questi provvedimenti ha ad oggetto l’estensione del divieto del pantouflage.
Il Presidente dell’Anac con provvedimento del 15 marzo 2023 interveniva sul tema dopo aver ricevutouna richiesta di parere.
Nel caso specifico, il titolare di una farmacia privata, voleva assumere una ex dipendente di una Azienda sanitaria Emiliana che nei tre anni precedenti, in qualità di Componente della Commissione di Vigilanza, ha preso parte a due ispezioni nella farmacia in questione.
Anac ricorda che l’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. N. 165/2001 stabilisce che i dipendenti, i quali negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
La norma stabilisce che: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”
L’ambito soggettivo di applicabilità della norma è riferito a quei dipendenti che, nel corso degli ultimi tre anni di servizio presso la pubblica amministrazione, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’amministrazione stessa.
A questi soggetti è preclusa, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, qualunque ne sia la causa (c.d. periodo di raffreddamento), la possibilità di svolgere attività lavorativa o professionale in favore dei soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso l’esercizio dei suddetti poteri autoritativi e negoziali, pena la sanzione della nullità del contratto concluso e/o che ha conferito l’incarico, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.
Secondo Anac i dipendenti che esercitano funzioni ispettive, come nel caso in esame, sono da ricondurre nell’ambito di applicazione del divieto di pantouflage in quanto mediante tale attività essi possono incidere in maniera determinante sulla decisione.
La dottoressa che il titolare della farmacia intende assumere rientra in questa categoria.
Quindi, nel caso in esame scatta il divieto di pantouflage.
Conflitto d’interessi
La delibera n. 63 dell’8 febbraio 2023 è stata l’occasione per trattare il tema del conflitto di interessi.
L’Anac ha ricevuto una segnalazione su un presunto conflitto di interessi (ex art. 42 del d.lgs. 50/20216) nell’ambito dell’affidamento di un servizio di progettazione di un grosso Comune della Campania centrale, interveniva sulla tematica.
Nella segnalazione, in particolare, veniva evidenziato che il RUP dell’affidamento aveva un legame di parentela con uno dei mandanti del RTI aggiudicatario.
L’art. 42, comma 2, del d.lgs. 50/2016 stabilisce che: “Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. (…)”.
Anac ha ritenuto l’affidamento del servizio di progettazione e la sua successiva esecuzione in violazione dell’articolo 42 del d.lgs. 50/2016, sottolineando che il legame di parentela fino al sesto grado deve essere sempre dichiarato.
Per Anac non può essere avanzata come giustificazione la scusante, addotta dal Comune, che il legame di parentela fra il Rup e il mandante del Rti era notorio in ambito locale, tanto da non richiedere alcuna dichiarazione.
E nemmeno vale come discolpa il fatto, sostenuto sempre dal Comune, che la carenza del personale rendesse difficile la sostituzione del Rup.
L’Autorità ha fatto presente che in ogni caso, la presunta notorietà del legame parentale non esclude l’obbligo dichiarativo: “La dichiarazione di (in)sussistenza del legame è condizione per l’assunzione dell’incarico e deve essere resa in ogni caso”.
Inconferibilità
Con la delibera n. 136 del 4 aprile 2023 l’ANAC ha affrontato il tema dell’inconferibilità degli incarichi ex art. 4 del d.lgs. 39/2013 (“inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati”).
Nello specifico, con una segnalazione, veniva evidenziato come il Dirigente nominato dal Comune avesse svolto incarichi legali continuativi, nel periodo precedente alla nomina, per il Comune medesimo.
A seguito dell’istruttoria di Anac era emerso che il Dirigente in questione, aveva prestato assistenza e difesa giudiziale dell’ente, con ripetuti incarichi successivi (una dozzina).
Quindi, la difesa giudiziale del Comune era stata affidata costantemente a questo soggetto, in virtù di un legame continuativo e stabile.
L’Anac ha rilevato che il “nominato” dirigente, essendo stato anche l’Avvocato del Comune, ha violato senza soluzione di continuità il cosiddetto “periodo di raffreddamento” previsto dalla legge per la durata di due anni dall’ultimo incarico professionale alla nuova nomina.
Anac ha dichiarato l’incarico inconferibile, per violazione dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 39/2013.
Pertanto, la nomina decade, e sono nulli tutti gli atti adottati dall’insediamento inconferibile.
Non solo.
Sindaco e giunta del Comune che hanno deliberato l’incarico non potranno per tre mesi conferire alcun incarico di natura amministrativa di loro competenza.
Sempre inerente all’inconferibilità è l’atto del 4 aprile 2023 del Presidente dell’Anac.
Infatti, perveniva all’Autorità una richiesta di parere da parte di un Comune in merito all’applicazione dell’art. 35 del d.lgs. 165/2001 nel caso di assunzione di un istruttore direttivo contabile del Comune che è risultato essere condannato in primo grado con sentenza non passata in giudicato per i reati di abuso d’ufficio e falsità ideologica, con pena sospesa.
Anac con atto del 4 aprile 2023 ha stabilito che il condannato in primo grado per i reati di abuso d’ufficio e falsità ideologica non può ricoprire l’incarico di istruttore direttivo contabile del Comune, anche se la pena è stata sospesa.
È precluso quindi il conferimento di alcuni uffici o lo svolgimento di specifiche attività ed incarichi particolarmente esposti al rischio corruzione non solo, come stabilito dall’articolo 3 del decreto legislativo 39/2013, a coloro che esercitano funzioni dirigenziali ma anche a quanti vengano affidati meri compiti di segreteria o funzioni direttive e non di vertice.
Quanto alla sospensione condizionale della pena, l’Autorità ha sistematicamente ribadito la piena operatività dell’inconferibilità anche nell’ipotesi in cui la sentenza di condanna che ne costituisce il presupposto sospenda la pena.
L’inconferibilità ha la funzione di prevenzione della corruzione e di garanzia dell’imparzialità dell’amministrazione e, di conseguenza, non subisce gli effetti indicati dalla sospensione della pena.
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