Il 3 febbraio 2022 l’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC ha adottato gli “Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022” (di seguito, per brevità “Orientamenti”).
Tali Orientamenti forniscono criteri guida per una corretta individuazione del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) e per l’approvazione del PTPCT (il cui termine è stato prorogato al 30 aprile per il 2022 con comunicato del Presidente del 12 gennaio 2022) a tutte le amministrazioni e agli enti chiamati all’approvazione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche quale sezione del PIAO; inoltre, gli Orientamenti affrontano il tema della pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione.
Scelta del Responsabile della Prevenzione e della Trasparenza
Il primo tema affrontato dagli Orientamenti riguarda la scelta dell’RPCT.
La nomina del RPCT – sia nelle amministrazioni tenute all’adozione del PTPCT che in quelle tenute alla predisposizione della sezione anticorruzione del PIAO – deve avvenire nel rispetto di specifici criteri e requisiti soggettivi di indipendenza, autonomia e supporto che si illustrano qui di seguito:
– mantenere l’incarico di RPCT, per quanto possibile, in capo a dirigenti di prima fascia, o equiparati, i quali, stante il ruolo rivestito nell’amministrazione, hanno poteri di interlocuzione reali con gli organi di indirizzo e con l’intera struttura amministrativa;
– selezionare un soggetto che abbia adeguata conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione e che sia dotato di competenze qualificate per svolgere con effettività il proprio ruolo;
– scegliere un dipendente dell’amministrazione che assicuri stabilità nello svolgimento dei compiti, in coerenza con il dettato normativo che dispone che l’incarico di RPCT sia attribuito, di norma, a un dirigente di ruolo in servizio;
– considerare come assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno. Nel caso, tale scelta necessita di una motivazione particolarmente stringente, puntuale e congrua, anche in ordine all’assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge. Questo vale, in particolare, nelle grandi
amministrazioni con elevato numero di dipendenti e di dirigenti;
– evitare di nominare un soggetto che si trovi in posizione di comando che, pur prestando servizio presso e nell’interesse dell’amministrazione, non è incardinato nei ruoli della stessa. Potrebbero, infatti, non essere soddisfatti i requisiti di adeguata conoscenza dell’amministrazione, stabilità e durata connessi all’incarico di RPCT;
– evitare la nomina di un dirigente che provenga direttamente da uffici di diretta collaborazione con l’organo di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario. Ciò al fine di garantire l’imparzialità di giudizio e l’autonomia al RPCT, nonché il ruolo di garanzia sull’effettività del sistema di prevenzione della corruzione;
– valutare di individuare come RPCT un dipendente con posizione organizzativa o comunque un soggetto con profilo non dirigenziale solo ed esclusivamente in caso di carenza di posizioni dirigenziali, o ove questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente
allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanza che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni. Dovranno comunque essere garantite idonee competenze allo svolgimento della funzione;
– escludere la nomina di dirigenti assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva, nonché quelli assegnati a settori che sono considerati più esposti al rischio della corruzione.
– individuare una figura in grado di garantire la stessa buona immagine e il decoro dell’amministrazione, facendo ricadere la scelta su un soggetto che abbia dato nel tempo dimostrazione di un comportamento integerrimo.
– considerare l’opportunità di introdurre modifiche organizzative finalizzate a consentire, nell’individuazione del RPCT, il pieno rispetto dei criteri indicati nella normativa e negli orientamenti dell’ANAC.
Pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione
Un secondo tema affrontato è quello della pianificazione delle misure.
Ogni pianificazione di prevenzione della corruzione e trasparenza dovrebbe articolarsi nelle seguenti sezioni:
–Parte Generale: in questa viene fatta una breve descrizione dei vari soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione ed i loro compiti, il processo di predisposizione del Piano/sezione, dando atto dell’integrazione dello stesso con gli strumenti programmatici propri dell’amministrazione e con gli obiettivi di performance.
–Analisi del contesto interno ed esterno: l’amministrazione acquisisce le informazioni necessarie ad identificare i rischi corruttivi che lo caratterizzano, in relazione sia alle caratteristiche dell’ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione ed attività (contesto interno).
–Valutazione del rischio: La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del
rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi, al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure organizzative correttive/preventive (trattamento del rischio).
–Trattamento del rischio: Il trattamento del rischio consiste nell’individuazione, la progettazione e la programmazione delle misure generali e specifiche finalizzate a ridurre il rischio corruttivo identificato mediante le attività propedeutiche sopra descritte. Le misure generali intervengono in maniera trasversale sull’intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione e per la loro stabilità nel tempo. Le misure specifiche, che si affiancano ed aggiungono sia alle misure generali, sia alla trasparenza, agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi e si caratterizzano per l’incidenza su problemi peculiari.
–Trasparenza: La Trasparenza, quale misura di prevenzione della corruzione, deve essere
disciplinata e programmata all’interno di una apposita sezione del PTPCT o della sezione anticorruzione del PIAO, nella quale sono organizzati i flussi informativi necessari a garantire l’individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati. – Monitoraggio e Riesame: Il monitoraggio è un’attività fondamentale e continuativa di verifica dell’attuazione e dell’idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il riesame – con frequenza almeno annuale – è un’attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso.
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