Anac ha approvato una delibera, la n. 777 del 24 novembre 2021, che prevede l’eliminazione di obblighi di comunicazione e aggiornamento di vari documenti previsti dal D.lgs. 33/2013. Particolarmente beneficiati dal provvedimento sono gli Ordini e i Collegi professionali.
Le semplificazioni sono state elaborate tenendo conto di alcuni principi: compatibilità, ovvero definizione degli obblighi in considerazione dei tratti distintivi che caratterizzano la struttura e le attività svolte dagli Ordini e dai Collegi professionali; riduzione sia degli oneri connessi ai tempi di aggiornamento che degli obblighi di pubblicazione per gli ordini e i collegi territoriali; semplificazione delle modalità di pubblicazione dei dati; conservazione degli obblighi del d.lgs. 33/2013 assistiti da vincoli specificatamente previsti dal legislatore (sanzioni specifiche o condizioni legali di efficacia).
La finalità della semplificazione
L’intento di Anac è di favorire la semplificazione e la sburocratizzazione, prevista anche per alcuni termini di aggiornamento, come la sostituzione della pubblicazione trimestrale con quella annuale. Sono state introdotte semplificazioni pure per alcuni obblighi di pubblicazione previsti per gli ordini e i collegi territoriali, prevedendo la pubblicazione soltanto a livello nazionale. Questo vale per casi come la contrattazione collettiva nazionale, in cui basterà un semplice link al sito dell’ordine nazionale. Tra le novità immediatamente applicabili c’è la riformulazione dei contenuti di alcuni dati da pubblicare, in modalità semplificate. Tra questi i dati relativi al bilancio e ai procedimenti amministrativi.
Semplificazioni in materia di trasparenza: Rilevazione della “non compatibilità”
Sono esclusi i seguenti obblighi di pubblicazione dei dati:
- art. 10, “Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione” con riferimento alle disposizioni che riguardano la trasparenza del ciclo di gestione della performance (co. 4) e alla predisposizione e pubblicazione del piano e della relazione sulla performance (co. 6, 8);
- art. 20, “Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale”;
- art. 29, “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”, co. 2;
- art. 31, “Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione”, co. 1, limitatamente agli atti degli Organismi indipendenti di valutazione;
- art. 38, “Atti di programmazione delle opere pubbliche e le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari, e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche”, co. 2;
- art. 39, “Pianificazione e governo del territorio”;
- art. 40, “Informazioni ambientali”.
Riformulazione dei contenuti di alcuni dati da pubblicare (art. 12, d.lgs. 33/2013)
Gli Ordini e i Collegi territoriali pubblicano:
- lo Statuto, il codice di condotta e codice disciplinare e il codice deontologico della categoria professionale di riferimento;
- l’organigramma;
- l’elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente ai compiti istituzionali;
- i dati concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 16, co.3, d.lgs. 33/2013); gli ordini e i collegi professionali pubblicano in tabella i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale o altre articolazioni interne, ove non vi siano uffici di livello dirigenziale;
- pubblicazione dei dati concernenti sulla contrattazione integrativa, ove stipulata (art. 21, co. 2, d.lgs. 33/2013);
- i dati relativi al bilancio preventivo e al bilancio consuntivo con una spiegazione semplificata in forma sintetica dei dati sulle entrate e sulle spese. Per la spiegazione semplificata si può pubblicare, in alternativa, la relazione del Tesoriere, ove redatta;
- i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione (art. 31, d.lgs. 33/2013): gli ordini e i collegi professionali pubblicano i dati relativi agli atti degli organismi di controllo, o altri con funzioni analoghe, comunque denominati, sull’attività e l’organizzazione;
- pubblicazione dei dati sui servizi erogati (art. 32, d.lgs. 33/2013): gli ordini e i collegi professionali pubblicano tali dati con riferimento ai soli servizi resi ad utenti esterni, ove ve ne siano, e non quelli resi agli associati;
- pubblicazione delle informazioni necessarie per i pagamenti informatici (art. 36, d.lgs. 33/2013): gli ordini e i collegi professionali pubblicano i dati sui pagamenti facendo riferimento al sistema di pagamenti informatici PagoPa;
- pubblicazione di dati su interventi straordinari e di emergenza (art. 42, d.lgs. 33/2013): gli ordini e i collegi professionali pubblicano tali dati solo ove siano stati effettuati tali interventi.
Resta fermo che alcuni degli obblighi di pubblicazione indicati nell’Allegato 1) della delibera ANAC 1310/2016, che la stessa normativa circoscrive a determinati soggetti, non sono applicabili agli ordini e ai collegi professionali. Si tratta, ad esempio, degli obblighi relativi alle liste d’attesa (art. 41, co. 6) e ai rendiconti dei gruppi consigliari regionali e provinciali (art. 28).
Gli ordini e i collegi professionali non sono tenuti a pubblicare i dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione.
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