L’ANAC sanziona Presidente, Vicepresidente e cinque Consiglieri di un Ordine professionale per il carente adeguamento dell’ente alla normativa anticorruzione. Il sottodimensionamento organico o le difficoltà organizzative non costituiscono esimenti.
Il quadro normativo: Ambito soggettivo.
Le disposizioni concernenti le misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applicano a diverse categorie di soggetti pubblici e privati, come individuati nell’art. 1, co. 2-bis, della legge 190/2012 e nell’art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Obblighi anticorruzione
Da un punto di vista generale, per l’individuazione dell’ambito soggettivo, l’Autorità ha dato indicazioni con la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016» e con la delibera n. 1134 dell’8 novembre 2017, recante «Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici».
I destinatari degli obblighi di trasparenza sono ora ricondotti a tre categorie di soggetti:
2) enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, sottoposti alla medesima disciplina prevista per le p.a. «in quanto compatibile» (art. 2-bis, co. 2);
Per quel che concerne la trasparenza, l’Autorità ha anche fornito chiarimenti sul criterio della “compatibilità”, introdotto dal legislatore all’art. 2-bis, co. 2 e 3, del d.lgs. 33/2013 ove è stabilito che gli ordini applicano la disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni “in quanto compatibile”. Nella delibera n. 1310 e nella delibera n. 1134 l’Autorità ha espresso l’avviso che la compatibilità non va esaminata per ogni singolo ente, bensì in relazione alle categorie di enti e all’attività propria di ciascuna categoria. In particolare, il criterio della compatibilità va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti.
La delibera ANAC
Con Delibera n. 223 del 4 marzo 2020 l’ANAC, a seguito di procedimento, ha sanzionato il Consiglio direttivo pro tempore di un Ordine professionale per la mancata adozione del PTPCT 2019 – 2021 comminando – per ciascuno degli esponenti (Presidente, Vicepresidente e cinque Consiglieri) – una sanzione pecuniaria e contestualmente riconoscendoli responsabili dell’omissione in quanto soggetti obbligati all’adempimento richiesto dalla L. 190/2012.
Si passano in rassegna alcuni elementi di interesse relativi al provvedimento.
Il primo tema riguarda le modalità di accertamento. Per l’Autorità è stato sufficiente consultare il sito dell’Ordine per riscontare la mancata pubblicazione. Non vi stato necessità, per l’Autorità, di spostarsi dalla propria sede per condurre l’accertamento. In caso di mancata adozione del Piano nessuno può essere tranquillo sulla base del pensiero per cui “tanto da noi non vengono”. Non c’è bisogno di recarsi fisicamente presso l’Ordine. E’ sufficiente consultare il sito web.
Il secondo tema riguarda l’aspetto dimensionale e le scarse risorse a disposizione. Nella prospettiva dell’Autorità Tali elementi non costituiscono una esimente. Come indicato nel provvedimento, “le pur comprensibili difficoltà rilevate dal Presidente dell’Ordine, appaiono tuttavia insufficienti a giustificare l’inadempienza in relazione ai principali obblighi sanciti dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione”.
Il terzo tema riguarda la scelta effettuata dall’Autorità che ha sanzionato non l’Ordine ma ciascuno dei componenti del Consiglio: i) Presidente dell’Ordine; ii) Vice Presidente e iii) cinque Consiglieri.