Il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (di seguito, per brevità “Codice”) contiene le prescrizioni finalizzate ad orientare le condotte dei dipendenti che lavorano nell’amministrazione al rispetto dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta.
Secondo quanto chiarito dalle Linee guida ANAC contenute nella delibera n. 177 del 19 febbraio 2020, il Codice riveste un ruolo importante nella prevenzione dei rischi di corruzione, in quanto diretto ad indirizzare le attività dei dipendenti alla miglior cura dell’interesse pubblico.
L’articolo 54 del d.lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, modificato dalla legge 190/2012 e rubricato Codice di comportamento, prevede, appunto, l’adozione di un Codice di comportamento nazionale, valido per tutte le amministrazioni pubbliche. Il Codice nazionale deve poi trovare specificazione e integrazione nei codici di comportamento di cui le singole amministrazioni devono dotarsi.
In attuazione dell’articolo 54 richiamato, è stato approvato con DPR 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”. Il regolamento contiene prescrizioni di principio relative a molteplici ambiti generali, tra i quali interessa quello sulla correttezza e sul buon andamento del servizio di cui si occupa l’articolo 11, rubricato Comportamento in servizio.
Il decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36 (c.d. decreto PNRR 2, convertito in legge 29 giugno 2022 n. 79) ha previsto l’introduzione nell’articolo 54 del d.lgs. 165/2001 del comma 1bis. Quest’ultimostabilisce che «il Codice contiene, altresì, una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l’immagine della pubblica amministrazione».
In relazione a questo ambito, già prima della modifica del Codice di comportamento che si esaminerà di seguito, le amministrazioni potevano valutare di specificare il comportamento in servizio con prescrizioni relative all’uso dei social network. Per esempio, si è mosso in tale direzione
il Consiglio regionale della Lombardia con una delibera dell’ottobre 2022 (deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 24 ottobre 2022 n. 356) che ha inserito nel Codice di comportamento dei consiglieri regionali una specifica norma dedicata all’uso dei mezzi di comunicazione elettronica e dei social media.
In conseguenza di quanto previsto dall’articolo 54 comma 1bis, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici contenuto nel DPR 62/2013 è stato modificato dal DPR 13 giugno 2023 n. 81. L’intervento ha previsto diverse modifiche, tra cui l’introduzione degli articoli:
i) 11bis, sull’Utilizzo delle tecnologie informatiche e
ii) 11ter, sull’Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media.
Innanzitutto, quanto alla collocazione delle due nuove norme nel testo del Codice, questa non sembra casuale. Infatti, gli artt. 11 bis e 11 ter seguono l’articolo 11 sul Comportamento in servizio. Pertanto, precisano in relazione all’ambito delle tecnologie informatiche e dei social network ulteriori doveri del dipendente, che assume un ruolo attivo di tutela dell’immagine dell’amministrazione e, di riflesso, vede perimetrata la propria libertà nell’uso personale dei social media.
Quanto ai contenuti, l’articolo 11bis prevede:
- l’uso dell’account istituzionale solo per scopi connessi all’attività lavorativa;
- l’uso degli strumenti informatici dell’amministrazione per assolvere a incombenze personali, purché l’attività sia contenuta in tempi ristretti e senza pregiudizio per i compiti istituzionali;
- il divieto di inviare messaggi di posta elettronica che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità dell’amministrazione.
Il successivo articolo 11ter prevede:
- l’uso degli account di social media del dipendente con ogni cautela affinché le opinioni o i giudizi espressi su eventi, cose o persone non siano attribuibili alla pubblica amministrazione di appartenenza;
- l’astensione del dipendente da interventi o commenti che possano nuocere al prestigio, al decoro o all’immagine dell’amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale;
- la possibilità che le amministrazioni si dotino di una social media policy che individui le condotte che possono danneggiare la reputazione delle amministrazioni.
In sede di attuazione delle previsioni sull’uso dei social occorrerà trovare il punto di bilanciamento tra garantire la libertà d’espressione la tutela dell’ente. Pertanto, appare più che mai opportuna l’indicazione alle PA di dotarsi di una “policy” che chiarisca – ovviamente a titolo esemplificativo – le condotte ammesse e quelle “vietate”.
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