Modifiche al D.Lgs. n. 231 del 2001. Lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e contro il riciclaggio

Due recenti decreti legislativi, d.lgs. n. 184 del 29 novembre 2021 e n. 195 del 30 novembre 2021, hanno introdotto modifiche al d.lgs. 8 giugno 2021, n. 231 recante “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche” in relazione a: i) delitti in materia di strumenti di pagamento e ii) delitti di riciclaggio ed auto riciclaggio.

Nel dettaglio, il primo, d.lgs. 184 del 2021, amplia i c.d. reati “presupposto” previsti dal d.lgs. 231 del 2021 introducendo una nuova fattispecie di reato: art. 25 octies. 1 recante “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Il secondo, d.lgs. n. 195 del 30 novembre 2021, a far data dal 15 dicembre 2021 ricomprende tra i reati presupposto, sulla base dei quali scattano i delitti di riciclaggio e autoriciclaggio, anche quelli “colposi” e le contravvenzioni; la normativa previgente, invece, richiedeva solo l’elemento del dolo affinché si configurassero le fattispecie delittuose del riciclaggio e dell’autoriciclaggio.

Frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti

Il d.lgs. n. 184 del 2021, recante “attuazione della direttiva UE n. 2019/713, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti” introduce un nuovo reati presupposto ex d.lgs. 231 (di seguito, per brevità “Decreto”).

Dopo l’articolo 25-octies del Decreto è inserito l’art. 25 octies. 1 recante “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti” che prevede:

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all’articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all’articolo 493-quater e per il delitto di cui all’articolo 640-ter, nell’ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2.”

Ai sensi della classificazione operata dalla Banca d’Italia (www.bancaditalia.it/compiti/sispaga-mercati/strumenti-pagamento/) sono strumenti di pagamento diversi dal contante i seguenti:

a) assegno;

b) bonifico;

c) addebito diretto,

d) carte di pagamento (carta di credito, carta di debito, carte prepagate e altre carte di pagamento “a spendibilità limitata”);

e) Servizi di pagamento in Internet (e-payments);

f) Pagamenti su dispositivi portatili (m-payments).

Pertanto, alla luce del nuovo reato presupposto, tutti i suddetti strumenti di pagamento “alternativi” acquistano una potenziale rilevanza 231.

Le novità in materia di antiriciclaggio

La seconda novità è stata introdotta dal d.lgs. n. 195 del 2021 recante “attuazione della direttiva UE n. 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale”.

La norma interviene ampliando il novero delle attività criminose sottostanti che generano i beni riciclati, estendendo i reati presupposto rilevanti ai sensi delle norme incriminatrici poste dal legislatore a presidio del fenomeno del riciclaggio anche alle contravvenzioni e ai delitti colposi. Il denaro, i beni o le utilità oggetto delle condotte costitutive dei reati riciclaggio e autoriciclaggio possono provenire indifferentemente da qualsiasi reato; dunque, non più solo da fattispecie delittuose dolose, ma altresì da fattispecie contravvenzionali punite con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi e finanche da delitti colposi.

L’intervento modificativo in esame si propone evidentemente di conseguire risultati ancora più efficaci e incisivi in materia di lotta al riciclaggio, dal momento che l’ampliamento dei reati presupposto consentirà̀ di perseguire vicende di riciclaggio ancora più ampie rispetto a quelle attualmente perseguibili in applicazione della normativa vigente.

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