Si. Qualora l’appalto abbia ad oggetto un’opera pubblica di importanza strategica per il territorio comunale, l’ente locale può intervenire nel giudizio relativo alla procedura di aggiudicazione pur non essendo la stazione appaltante della gara in questione.
L’intervento del terzo nel processo amministrativo
Nell’ambito del processo amministrativo, l’istituto dell’intervento trova la sua disciplina all’art. 28, comma 2, d.lgs. 104/2010 (c.d. Codice del processo amministrativo) che ammette la partecipazione al processo di quei soggetti che, pur non essendo parti, “vi abbiano interesse”.
Dal testo della norma emerge che l’intervento dell’ente locale nel giudizio amministrativo richiede due requisiti:
- l’interveniente deve essere un soggetto che non è legittimato ad agire in via autonoma (interessato o controinteressato) in quanto l’intervento non può essere utilizzato per aggirare i termini di decadenza previsti per l’impugnazione dell’atto amministrativo;
- l’interveniente deve essere titolare di un interesse che si sostanzia nel ricevere un vantaggio o un pregiudizio, anche indiretto, dall’accoglimento ovvero dal rigetto del ricorso.
L’atto di intervento si configura come “ad apponendum” qualora il terzo intervenga nel processo per contrastare il ricorso e conseguirne il rigetto; diversamente, si parla di atto di intervento “ad adiuvandum” quando il terzo interviene per sostenere la richiesta di annullamento dell’atto impugnato e godere degli effetti dell’eventuale accoglimento del ricorso.
Contestualizzando quanto precede all’ambito degli appalti, qualora la procedura abbia ad oggetto la realizzazione di una strada o di un’opera, il Comune sul cui territorio comunale sarà localizzata l’opera potrà pertanto intervenire nel processo solo se dimostra l’interesse ad agire in giudizio.
La giurisprudenza sul tema dell’intervento dell’ente locale nel giudizio amministrativo
Un’interessante sentenza sul tema dell’interesse dell’ente locale ad esercitare l’intervento ad opponendum è quella del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Trentino, Bolzano Sez. I, 10 febbraio 2020, n.42, in cui il Collegio era stato chiamato a pronunciarsi sulla conferma dell’aggiudicazione della gara relativa all’appalto dei lavori di realizzazione della “Circonvallazione nord-ovest di Merano”. La Corte ha confermato l’ammissibilità dell’intervento dei Comuni nel processo in quanto la realizzazione della “Circonvallazione nord-ovest di Merano” avrebbe comportato dei vantaggi verso gli stessi Comuni che sono intervenuti, in tema di diminuzione del traffico e anche dell’inquinamento atmosferico. Pertanto, veniva ammesso l’intervento ad opponendum in quanto veniva confermato che gli intervenienti adducevano degli interessi non solo economici ma anche fattuali:
La Comunità comprensoriale ha pertanto, assieme ai comuni limitrofi coinvolti e facenti parte della stessa, tutto l’interesse diretto, concreto e attuale affinché il traffico derivante dalla superstrada Merano-Bolzano, denominata “Mebo”, che passa attraverso il Comune di Merano per raggiungere i comuni limitrofi di Tirolo, Scena, Rifiano e Caines e i Comuni della Val Passiria di San Martino, San Leonardo e Moso in Passiria, venga sensibilmente diminuito”.
Una recente pronuncia sul tema dell’intervento dell’ente locale nel giudizio amministrativo
Tale orientamento è stato, recentemente, confermato dall’ordinanza del TAR Toscana, sez. I, 22/04/2021 n. 429 emessa nell’ambito della fase cautelare di una procedura di gara avente ad oggetto la realizzazione di una c.d. “variante” stradale ad un tracciato già interesse. In questo caso, alcuni enti – i cui territori saranno attraversati dalla nuova opera – sono intervenuti nel giudizio promosso dall’impresa seconda classificata contro la Città metropolitana, stazione appaltante, contro l’aggiudicazione in favore della prima classificata proprio per contrastare le pretese della ricorrente (intervento “ad opponendum”) e per sostenere le ragioni della stazione appaltante. L’intervento è stato ritenuto ammissibile anche sulla scorta di quanto già affermato più volte dalla giurisprudenza amministrativa: “l’ammissibilità dell’intervento nel processo amministrativo è sufficiente che l’interessato possa vantare un interesse di fatto rispetto alla controversia, che sia avvinto da un nesso di dipendenza o accessorietà rispetto a quello azionato in via principale e che consenta di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dall’accoglimento del ricorso” (tra le pronunce più recenti si segnalano: Tar Campania Napoli, Sez. 3, 24/02/2021 n. 1243; Tar Emilia-Romagna, sez. II, 12/5/2020 n. 315).
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