La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2089 dell’11 marzo 2021, nello stabilire il principio in base al quale anche il diritto di accesso dei consiglieri comunali incontra dei limiti, puntualizza che il diritto di accesso dei consiglieri comunali non è illimitato ma di fronte ad altri diritti della persona è necessario effettuare un “ragionevole bilanciamento” di tutti i diritti e interessi coinvolti.
La vicenda fattuale nel cui ambito è stata pronunciata la sentenza riguarda un la richiesta avanzata da un consigliere comunale al proprio ente per accedere all’elenco dei nuclei familiari a cui erano stati concessi i buoni spesa e anche quelli che ne avevano fatto richiesta ma che erano stati esclusi.
Il Comune, in accoglimento parziale della richiesta, ha fornito l’elenco senza indicare il nominativo dei soggetti istanti adducendo la motivazione che si trattasse di dati sensibili.
Al fine di ottenere tutti i dati, il consigliere ha proposto un ricorso in materia di diritto di accesso dei consiglieri comunali ai documenti amministrativi avanti al TAR.
La sentenza di primo grado accoglie il ricorso del consigliere comunale sul rilievo che ai sensi dell’art. 43 del TUEL il consigliere comunale è titolare di un “incondizionato diritto d’accesso”.
Avverso tale sentenza il Comune ha proposto appello avanti al Consiglio di Stato in quanto la comunicazione dei nominativi avrebbe costituito una gravissima lesione del diritto alla riservatezza e alla privacy.
Il CDS accoglie l’appello argomentando che il diritto di accesso non può esercitarsi sempre e comunque con pregiudizio di altri interessi riconosciuti dall’ordinamento meritevoli di tutela: “Il descritto limite implica che il bisogno di conoscenza del titolare della carica elettiva debba porsi in rapporto di strumentalità con la funzione «di indirizzo e di controllo politico – amministrativo», di cui nell’ordinamento dell’ente locale è collegialmente rivestito il consiglio comunale (art. 42, comma 1, t.u.e.l.), e alle prerogative attribuite singolarmente al componente dell’organo elettivo (art. 43)”.
Il diritto di accesso dei consiglieri comunali è quindi limitato?
Quindi con la presente sentenza viene riconosciuta la correttezza dell’operato del Comune che ha negato i nominativi dei soggetti richiedenti i buoni spesa, in quanto allo stesso tempo ha comunque fornito al consigliere ogni informazione utile per l’esercizio delle sue funzioni e ha così realizzato un ragionevole bilanciamento tra l’interesse del consigliere e il contrapposto diritto alla riservatezza della persona. In particolare, la conoscenza dei nominativi dei soggetti richiedenti il buono spesa non è strumentale all’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico di cui è titolare il consigliere comunale e quindi il suo diritto di accesso è limitato. Questa sentenza è innovativa in quanto prevede che il diritto di accesso dei consiglieri comunali deve sì, da un lato, garantire l’esercizio delle funzioni dei consiglieri ma evitando di pregiudicare i diritti e gli interessi coinvolti. L’articolo 43 del TUEL, infatti, prevede che il diritto di accesso, in questo caso dei consiglieri comunali, è comunque sottoposto ad un limite funzionale intrinseco, in quanto è richiesta un’utilità delle notizie e delle informazioni possedute dall’ente locale rispetto alla funzione di rappresentanza politica del consigliere comunale.
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