In vista della ripresa delle attività didattiche in presenza, il Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP) il 31 agosto 2021, in via d’urgenza, ha espresso parere favorevole sullo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) che introduce modalità semplificate di verifica delle certificazioni verdi del personale scolastico.
Tra le principali novità vi è l’obbligo per tutto il personale scolastico di avere il green pass dal 1° settembre per accedere ai locali scolastici; il possesso del “pass” dovrà esser verificato nei modi di cui al paragrafo successivo.
Essendo la situazione ancora in itinere e la relativa normativa in continua evoluzione occorre consultare anche gli eventuali contributi successivi alla pubblicazione del presente.
Le novità dal 1° settembre
Dal 1° settembre tutto il personale scolastico per poter andare a lavorare deve avere il green pass. Chi non rispetterà la regola non potrà accedere alle strutture scolastiche e verrà considerato in «assenza ingiustificata». Dopo cinque giorni di assenza ingiustificata, il rapporto di lavoro verrà sospeso e il dipendente non riceverà più lo stipendio. A sostituire il personale assente per mancanza di certificazione verde saranno dei supplenti.
Agli studenti non è invece richiesto il green pass. Le lezioni si svolgeranno in presenza, con mascherina obbligatoria, ed è vietato l’accesso agli istituti con una temperatura corporea superiore a 37,5 °.
La verifica del “green pass”
Il Dirigente Scolastico (noto anche come “Preside”) è il soggetto responsabile dei controlli mentre il suo green pass sarà controllato dall’Ufficio scolastico regionale.
I dirigenti scolastici si possono avvalere dei collaboratori scolastici per effettuare i controlli.
Il processo di verifica dovrà essere effettuato quotidianamente prima dell’accesso dei lavoratori in sede e dovrà riguardare solo il personale per cui è prevista l’effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica, escludendo comunque chi è assente per specifici motivi: ad esempio, per ferie, permessi o malattia.
Una volta effettuato il controllo del green pass, i soggetti tenuti alle verifiche potranno raccogliere solo i dati strettamente necessari all’applicazione delle misure previste in caso di mancato rispetto degli obblighi sul green pass (ad esempio assenza ingiustificata, sospensione del rapporto di lavoro e del pagamento dello stipendio).
Nel caso in cui sia violato l’obbligo del possesso di green pass, la sanzione prevista è la sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione, dopo il quinto giorno di assenza per mancanza del green pass.
Quanto previsto per i docenti, non si applica per gli alunni fino alle scuole superiori, che possono non avere il green pass, per via dell’età, ma adottare le misure di prevenzione del contagio.
A proposito della presunta illegittimità di tale regime, si segnala che il Tar Lazio con i decreti monocratici nn. 4531/2021 e 4532/2021 ha respinto le istanze dei ricorrenti che chiedevano di sospendere tutti i provvedimenti adottati dal ministero dell’Istruzione con cui è stata stabilita la disciplina del Green pass per il personale scolastico ed ha confermato l’automatica sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e la mancata adibizione ad altre e diverse mansioni nel caso di mancato possesso del Green pass da parte del personale scolastico.
La modalità semplificata di verifica del green pass
In attesa della piattaforma che consentirà un controllo automatizzato della certificazione verde, le scuole potranno affidarsi — si legge in una circolare del ministero — a «più soggetti verificatori» che useranno la app Verifica C19; la verifica deve esser eseguita ogni giorno, verificando ciascun singolo QrCode.
Una volta a regime la piattaforma digitale funzionerà con un semaforo a due colori, rosso o verde. Rosso vuol dire che quel docente non ha un green pass valido e non può entrare a scuola. Verde invece che il green pass è valido e pertanto potrà accedere.
Le misure di sicurezza da adottare
I soggetti tenuti ai controlli potranno accedere, in modo selettivo, ai soli dati del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche di propria competenza.
Per evitare eventuali abusi, le operazioni di verifica del possesso delle certificazioni Covid-19 da parte dei soggetti tenuti ai controlli saranno oggetto di registrazione in appositi log (conservati per 12 mesi), senza però conservare traccia dell’esito delle verifiche.
È previsto, inoltre, che la valutazione di impatto, effettuata dal Ministero della Salute relativa ai trattamenti connessi all’emissione e alla verifica del green pass, sia integrata e aggiornata tenendo conto degli specifici scenari di rischio legati ai dati sanitari del circa un milione di lavoratori della scuola, prestando particolare attenzione alle possibili conseguenze discriminatorie, anche indirette nel contesto lavorativo.
Come si ottiene il green pass?
Il green pass si può ottenere in tre modalità diverse e ciascuna permette di ottenere un pass di durata diversa:
–esito negativo di un tampone antigenico o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti;
–vaccinazione, con una dose sola o doppia dose.
Nel primo caso, il certificato sarà valido dopo 15 giorni dalla somministrazione e fino alla data del richiamo. Nel secondo, invece, la validità è di 9 mesi (ma c’è già il via libera del Cts all’estensione a 12 mesi);
–la guarigione dal Covid-19 (durata della certificazione: 6 mesi).
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