Torniamo a parlare del DL semplificazioni (31 maggio 2021, n. 77) in particolare delle novità che ha apportato alla materia del subappalto.
Le novità già entrate in vigore
È entrata già in vigore la modifica al comma 1 dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 che comporta il divieto, a pena di nullità, oltre che della cessione del contratto ( salvo le ipotesi espressamente previste dall’art. 106, comma 1, lettera d, del codice degli appalti) anche dell’ affidamento a terzi dell’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
Le novità in vigore 1° novembre 2021
Dal 1° novembre 2021 cambia anche il comma 8 dell’art. 105 del codice dei contratti pubblici in quanto, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili, in solido, nei confronti della stazione appaltante.
La disciplina previgente, invece, prevedeva che solo il contraente principale fosse responsabile, in via esclusiva, nei confronti della stazione appaltante.
Il comma 14 dell’art.105 viene così modificato: “ Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.”
Questa modifica alla disciplina del subappalto è necessaria per garantire la tutela dei lavoratori dagli eccessivi ribassi applicati ai subappaltatori, anche alla luce della soppressione della previsione che stabiliva un limite percentuale (20%) al ribasso.
Al comma 3 dell’art. 49 del Dl 77/2021 è previsto che le amministrazioni competenti debbano:
-assicurare la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all’articolo 81 del decreto legislativo n.50 del 2016, come modificato dall’art. 54 del presente decreto;
-adottare il documento relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera, di cui all’articolo 105, comma 16, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e all’articolo 8, comma 10 – bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
-adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto il regolamento di cui all’art. 91, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Al comma 4 si prevede, infine, che per garantire la piena operatività e l’implementazione della banca dati di cui all’articolo 81 del codice dei contratti pubblici è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l’anno 2021 e di euro 2 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
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