Il Garante per la Protezione dei Dati Personali – GPDG con il provvedimento n. 231 del 10 giugno 2021 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 9 luglio 2021) ha adottato le “Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento”. I titolari dei siti avranno sei mesi di tempo per conformarsi ai principi contenuti nelle Linee guida.
Obiettivi
Con l’adozione delle Linee guida, il Garante intende rafforzare il potere di decisione degli utenti riguardo all’uso dei loro dati personali quando navigano on line.
Nel “comunicato stampa” relativo all’adozione delle Linee guida, l’Autorità segnala che l’aggiornamento delle precedenti Linee guida del 2014 si è reso necessario alla luce sia delle innovazioni introdotte dal Regolamento europeo in materia di privacy sia anche in una serie di altri fattori. Tali ulteriori elementi sono:
i) l’esperienza maturata in questi anni (in base ai numerosi reclami, segnalazioni e richieste di pareri pervenute agli Uffici) sulla non corretta attuazione delle modalità per rendere l’informativa agli utenti e per l’acquisizione del consenso all’uso dei loro dati; ii) il crescente uso di tracciatori particolarmente invasivi; la moltiplicazione delle identità digitali degli utenti che favorisce l’incrocio dei loro dati e la creazione di profili sempre più dettagliati.
I principali contenuti nelle nuove Linee guida sui cookie
Informativa
La prima delle principali novità riguarda l’informativa.
Nel rispetto del Regolamento UE, l’informativa agli utenti dovrà indicare anche gli eventuali altri soggetti destinatari dei dati personali e i tempi di conservazione delle informazioni. Tale informativa potrà essere resa anche su più canali e con diverse modalità (ad esempio, con pop up, video, interazioni vocali). Resta confermato l’obbligo della sola informativa per i cookie tecnici, anche inserita nell’informativa generale.
Il Garante raccomanda, poi, che i cookie analytics, usati per valutare l’efficacia di un servizio, siano utilizzati solo a scopi statistici.
Consenso
La seconda delle principali novità riguarda l’acquisizione del consenso.
Il meccanismo di acquisizione del consenso on line dovrà innanzitutto garantire che, per impostazione predefinita (art. 25 del GDPR), al momento del primo accesso ad un sito web, nessun cookie o altro strumento diverso da quelli tecnici venga posizionato all’interno del dispositivo dell’utente, né venga utilizzata altra tecnica di tracciamento attiva (ad esempio, cookie di terze parti) o passiva (ad esempio, il fingerprinting).
Per i cookie di profilazione rimane la necessità del consenso da richiedere attraverso un banner ben distinguibile sulla pagina web, attraverso il quale dovrà anche essere offerta agli utenti la possibilità di proseguire la navigazione senza essere in alcun modo tracciati, ad esempio chiudendo il banner cliccando sulla caratteristica X da inserire in alto a destra.
Riguardo in particolare allo scrolling, il Garante precisa che il semplice spostamento in basso del cursore (scroll down) non rappresenta una idonea manifestazione del consenso. I titolari dei siti (publisher) dovranno eventualmente inserire lo scrolling in un processo più articolato nel quale l’utente sia in grado di generare un evento, registrabile e documentabile presso il server del sito, che possa essere qualificato come azione positiva idonea a manifestare in maniera inequivoca la volontà di prestare un consenso al trattamento.
Riguardo al cookie wall, sistema che vincola gli utenti all’espressione del consenso, il Garante chiarisce che questo meccanismo è da ritenersi illegittimo, salva l’ipotesi, da verificare caso per caso, nella quale il titolare del sito consenta comunque agli utenti l’accesso a contenuti o servizi equivalenti senza richiesta di consenso all’uso dei cookie o di altri tracciatori.
L’Autorità sottolinea inoltre che la ripresentazione del banner ad ogni nuovo accesso per la richiesta di consenso agli utenti che in precedenza l’abbiano negato non trova ragione negli obblighi di legge e risulta una misura ridondante e invasiva. La scelta dell’utente, dunque, dovrà essere debitamente registrata e non più sollecitata, a meno che:
– non mutino significativamente le condizioni del trattamento;
– sia impossibile sapere se un cookie sia già memorizzato nel dispositivo;
– siano trascorsi almeno 6 mesi.
Resta fermo in ogni caso il diritto degli utenti di revocare in qualsiasi momento il consenso precedentemente prestato.
Conclusioni
Con il provvedimento recante le Linee guida il Garante auspica che si arrivi presto ad una codifica universalmente accettata dei cookie, oggi assente, che consenta di distinguere in maniera oggettiva i cookie tecnici da quelli analytics o da quelli di profilazione. In attesa di raggiungere questo obiettivo, il Garante richiama i publisher a rendere manifesti nell’informativa almeno i criteri di codifica dei tracciatori adottati da ciascuno.
Il tema della consapevolezza è, dunque, sempre più un elemento centrale del sistema di protezione dei dati personali delle persone fisiche.
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