Approvata in via definitiva la legge 137 del 9 ottobre 2023 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 105 del 10 agosto 2023 (c.d. Decreto Giustizia o Decreto Omnibus-bis) recante: “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero delle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”.
La legge n. 137 del 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023, presenta numerosi elementi di novità rispetto al Decreto, in particolare sono stati introdotti nel catalogo dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001 i seguenti delitti:
–delitto di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
–delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.);
–delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).
L’introduzione di nuove fattispecie di reato nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità dell’ente
La legge di conversione n. 137/2023, con l’art. 6-ter comma 2, lett. a), ha modificato l’art. 24 del d.lgs. 231/2001 recante: “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”, aggiungendo tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa i delitti di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.).
La prima norma punisce (delitto di turbata libertà degli incanti) chi con violenza, minaccia, doni o con promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba una gara pubblica o ne allontana gli offerenti.
La seconda norma (delitto di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) punisce di chi, con le medesime modalità, turba il procedimento amministrativo di scelta del contraente.
Sono state apportate delle modifiche anche all’art. 25-octies.1 dedicato ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.
Inoltre, è stato introdotto un comma 1-bis all’art. 25-octies.1 che include tra i reati presupposto il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.). La norma in questione punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altra utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando o per agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.
Con riferimento a quest’ultima fattispecie, all’ente che commetterà il delitto di trasferimento fraudolento di valori sarà applicata una sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote oltre all’applicazione delle sanzioni interdittive dell’interdizione dall’esercizio dell’attività; della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni; del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, dell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi; del divieto di pubblicizzare beni o servizi (di cui all’art. 9 comma 2 d.lgs. n. 231/2001).
Tra le principali modifiche apportate dal Decreto Giustizia che impattano sulla responsabilità dell’ente, vi è anche un inasprimento del trattamento sanzionatorio per i delitti di inquinamento ambientale e di disastro ambientale.
Infatti, il comma 1 dell’art. 6-ter prevede la sostituzione del comma 1 dell’art. 255 del d.lgs. 152/2006 (“Norme in materia ambientale”), con il seguente: “Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da mille euro a diecimila euro.
Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio”.
Sarà dunque necessario per le Società che hanno implementato un sistema organizzativo di gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 considerare l’opportunità di effettuare una valutazione del rischio alla luce delle fattispecie criminose introdotte e, di conseguenza, procedere all’aggiornamento dei propri Modelli Organizzativi, prevedendo nuovi specifici presidi di controllo volti a ridurre il rischio di commissione di reati.
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