Il c.d. “whisteblowing”, tradotto in italiano con “segnalatore o segnalante di illeciti” è un soggetto che denuncia o riferisce alle autorità attività illecite o fraudolente all’interno del governo, di un’organizzazione pubblica o privata o di un’azienda.
A livello normativo sono attualmente in atto alcune evoluzioni della normativa di settore sia a livello europeo sia a livello nazionale.
L’Unione Europea è intervenuta sul tema con la direttiva 2019/1937 “riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione”; la finalità della direttiva è quella di offrire sempre più un a maggiore tutela a quanti segnalano illeciti e incentivando la realizzazione delle cosiddette “speak-up policies”, ossia la possibilità di fare le segnalazioni in maniera anonima. La direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro la fine del 2021.
A livello nazionale lo strumento di recepimento è la legge delega: in attuazione della legge delega n. 53/2021 del 22 aprile 2021, è in fase di definizione la bozza del decreto legislativo, che recepisce il contenuto della direttiva nel nostro ordinamento.
Le novità
La prima novità riguarda la possibile estensione del perimetro delle imprese private coinvolte in una procedura di whistleblowing.
La seconda novità prevede la possibilità per il segnalante di effettuare segnalazioni pubbliche degli illeciti, mentre inizialmente la segnalazione di illeciti di cui il lavoratore era venuto a conoscenza mediante la sua qualità di “insider” era una eventualità riservata a quanti erano impiegati nel settore pubblico.
La direttiva prevede inoltre che i sistemi di segnalazione siano implementati obbligatoriamente per quanto riguarda determinati settori:
i) appalti pubblici;
ii) servizi finanziari;
iii) immissione nel mercato interno di prodotti con specifico riferimento alla filiera alimentare, alla sicurezza dei trasporti, alla tutela dell’ambiente, e infine dei settori della sicurezza nucleare, alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione e alla protezione dei dati personali.
Inoltre, viene maggiormente dettagliata la figura del segnalante: cioè la persona fisica che segnala o divulga informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo.
Infatti, a rientrare nella figura sono anche i liberi professionisti e i consulenti, che prestano la propria attività in favore di un soggetto del settore pubblico ovvero di un soggetto del settore privato, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche quando queste funzioni sono esercitate solo di fatto.
Per le Imprese
Alle aziende, è concesso un lasso di tempo maggiore per implementare i sistemi di whistleblowing interni, rispetto alla scadenza per il recepimento della direttiva (ovvero entro il 2021):
-per le imprese oltre 250 dipendenti, essi diventeranno obbligatori tra due anni, nel 2023;
-per le aziende con oltre 50 dipendenti, è previsto un termine di 4 anni.
Sotto la soglia di 50 dipendenti, non è obbligatoria l’adozione di un modello per il whistleblowing.
Quanto alle modalità di implementazione, non sono previsti obblighi in questo senso.
Sarà onere del datore di lavoro individuare le modalità più idonee al rispetto dei principi della direttiva e della normativa nazionale.
Le Segnalazioni
Possono essere veicolate attraverso tre canali:
–interno: per i soggetti privati, soggetti a decreto 231, le segnalazioni vanno indirizzate all’organismo di vigilanza; per quelli pubblici, se previsto, al responsabile prevenzione e corruzione;
–esterno: all’Anac;
–pubblico.
Viene così ammessa anche la tutela di fronte a divulgazioni pubbliche degli illeciti, ma nel rispetto di tre condizioni:
-la persona segnalante deve avere in precedenza effettuato una segnalazione interna o esterna e a questa non è stato dato adeguato seguito nei termini;
-la persona segnalante aveva fondato motivo di ritenere che la violazione potesse costituire un pericolo imminente o chiaro per il pubblico interesse tutelato o che vi fosse il rischio di un danno irreversibile, anche all’incolumità fisica di una o più persone;
-la segnalazione interna o esterna avrebbe comportato il rischio di ritorsioni o non avrebbe fornito sufficienti garanzie di efficacia per le circostanze del caso concreto.
I dati raccolti
La raccolta e il trattamento dei dati dovrà essere effettuata rispettando quanto previsto negli articoli 13 (Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato) e 14 del GDPR (Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l’interessato).
In questi casi, la raccolta deve essere limitata ai dati strettamente necessari per il perseguimento delle finalità e deve essere comunicato al segnalante l’esito della segnalazione effettuata e anche il segnalato dovrebbe essere informato dell’indagine.
È prevista però un’eccezione all’obbligo di informazione ai sensi dell’articolo 14, comma 5 lettera b) del GDPR: “ nella misura in cui esso rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente.”
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