Il 10 gennaio 2022 scade il termine di sei mesi dalla pubblicazione per adeguarsi alle indicazioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali sulla gestione dei cookie.
Con il provvedimento n. 231 del 10 giugno 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 9 luglio 2021) il Garante ha adottato le “Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento”, assegnando ai titolari sei mesi di tempo per conformarsi ai principi contenuti nelle linee guida: “In considerazione della potenziale complessità di eventuali adeguamenti dei sistemi e dei trattamenti già in atto ai principi espressi dalle presenti Linee Guida, l’Autorità reputa congruo individuare un termine pari a 6 mesi dal momento della loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro il quale i soggetti tenuti dovranno conformarvisi”
I principali contenuti nelle nuove Linee guida sui cookie
Informativa
Nel rispetto del Regolamento UE, l’informativa agli utenti dovrà indicare anche gli eventuali altri soggetti destinatari dei dati personali e i tempi di conservazione delle informazioni. Tale informativa potrà essere resa anche su più canali e con diverse modalità (ad esempio, con pop up, video, interazioni vocali). Resta confermato l’obbligo della sola informativa per i cookie tecnici, anche inserita nell’informativa generale.
Il Garante raccomanda, poi, che i cookie analytics, usati per valutare l’efficacia di un servizio, siano utilizzati solo a scopi statistici.
Consenso
Il meccanismo di acquisizione del consenso on line dovrà innanzitutto garantire che, per impostazione predefinita (art. 25 del GDPR), al momento del primo accesso ad un sito web, nessun cookie o altro strumento diverso da quelli tecnici venga posizionato all’interno del dispositivo dell’utente, né venga utilizzata altra tecnica di tracciamento attiva (ad esempio, cookie di terze parti) o passiva (ad esempio, il fingerprinting).
Per i cookie di profilazione rimane la necessità del consenso da richiedere attraverso un banner ben distinguibile sulla pagina web, attraverso il quale dovrà anche essere offerta agli utenti la possibilità di proseguire la navigazione senza essere in alcun modo tracciati, ad esempio chiudendo il banner cliccando sulla caratteristica X da inserire in alto a destra.
Riguardo in particolare allo scrolling, il Garante precisa che il semplice spostamento in basso del cursore (scroll down) non rappresenta una idonea manifestazione del consenso. I titolari dei siti (publisher) dovranno eventualmente inserire lo scrolling in un processo più articolato nel quale l’utente sia in grado di generare un evento, registrabile e documentabile presso il server del sito, che possa essere qualificato come azione positiva idonea a manifestare in maniera inequivoca la volontà di prestare un consenso al trattamento.
Riguardo al cookie wall, sistema che vincola gli utenti all’espressione del consenso, il Garante chiarisce che questo meccanismo è da ritenersi illegittimo, salva l’ipotesi, da verificare caso per caso, nella quale il titolare del sito consenta comunque agli utenti l’accesso a contenuti o servizi equivalenti senza richiesta di consenso all’uso dei cookie o di altri tracciatori.
L’Autorità sottolinea inoltre che la ripresentazione del banner ad ogni nuovo accesso per la richiesta di consenso agli utenti che in precedenza l’abbiano negato non trova ragione negli obblighi di legge e risulta una misura ridondante e invasiva. La scelta dell’utente, dunque, dovrà essere debitamente registrata e non più sollecitata, a meno che:
– non mutino significativamente le condizioni del trattamento;
– sia impossibile sapere se un cookie sia già memorizzato nel dispositivo;
– siano trascorsi almeno 6 mesi.
Resta fermo in ogni caso il diritto degli utenti di revocare in qualsiasi momento il consenso precedentemente prestato.
Conclusione
Con la nuova cookie policy quindi:
-il consenso per scorrimento della pagina non è più valido;
-i cookie wall non sono ammessi;
-le preferenze dell’utente devono essere conservate per almeno 6 mesi prima di richiedere di nuovo il consenso;
-bisogna essere in grado di dimostrare la “prova del consenso” ottenuta da un utente.
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