Nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022 è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2021, n. 238 recante: “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea – Legge europea 2019-2020”.
L’art. 10, prevede alcune modifiche al codice dei contratti pubblici ed in particolare ai seguenti articoli:
art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni); art. 46 (Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria); art. 80 (Motivi di esclusione); art. 105 (Subappalto); art. 113-bis (Termini di pagamento. Clausole penali) e all’art. 174 (Subappalto, esecuzione contratti di concessione).
Le modifiche all’art. 113-bis del codice dei contratti pubblici
La nuova versione dell’art. 113-bis è volta ad abbreviare le tempistiche relative al pagamento dell’appaltatore.
La prima novità introdotta dalla Legge n. 238 del 2021 riguarda la figura dell’esecutore ed in particolare, la possibilità per lo stesso di comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
Infatti, il nuovo comma 1-bis prevede che: “Fermi restano i compiti del direttore dei lavori, l’esecutore può comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l’adozione dello stato di avanzamento dei lavori”.
L’ulteriore novità è che il direttore dei lavori una volta ricevuta la comunicazione dall’esecutore potrà decidere se verificare il raggiungimento delle condizioni contrattuali e in caso di verifica positiva adottare lo stato di avanzamento dei lavori oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione da parte dell’esecutore potrà direttamente adottare il SAL.
Nel caso in cui vi sia una difformità tra le valutazioni del direttore lavori e dell’esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di un tempestivo accertamento in contraddittorio con l’esecutore, potrà o procedere all’archiviazione della comunicazione da parte dell’esecutore o all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
Come anche previsto dalla lettera d) dell’art. 14 del DM n. 49/2018, anche il nuovo comma 1-quinquies prevede che il direttore dei lavori trasmetta immediatamente lo stato di avanzamento al RUP che a sua volta emetterà il certificato di pagamento contestualmente all’adozione dello stato di avanzamento e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore e dei subappaltatori.
La novità in questo caso è che il RUP dovrà emettere il certificato di pagamento contestualmente all’adozione dello stato di avanzamento e viene previsto espressamente che il RUP dovrà verificare la regolarità contributiva non solo dell’esecutore ma anche dei subappaltatori.
Il nuovo comma 1-quinquies si conclude infatti prevedendo che: “Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo.” ovvero nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purchè ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.
Al momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori, l’esecutore può emettere fattura, non essendo l’emissione della fattura subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.
Infine, come già stabilito dal DM n. 49/2018, il nuovo comma 1-septies prevede che: “Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità”.
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