10 Novembre 2025

Immagini di video sorveglianza degli Enti Locali tra la nozione di “atto amministrativo” e il periodo di conservazione

Videosorveglianza enti locali: limiti e sentenza Consiglio di Stato 8472/2025 Il Consiglio di Stato chiarisce natura e limiti di conservazione delle immagini di videosorveglianza degli enti locali nel rispetto del GDPR.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8472 del 17 luglio 2025 affronta il tema della natura delle immagini di videosorveglianza degli enti locali e il periodo di conservazione.
Se, da un lato, le immagini sono “documenti amministrativi”, dall’altro, occorre assicurare il rispetto del principio di “limitazione della conservazione” sancito dal GDPR soprattutto alla luce del fatto che le immagini possono coinvolgere dei terzi.

La vicenda

La vicenda fattuale riguarda un’automobilista che, mentre era alla guida dell’auto A, veniva urtata dalla vettura B. Dal sinistro non derivavano lesioni personali ed entrambe le parti coinvolte sottoscrivevano il modulo di constatazione amichevole di sinistro dal quale, tuttavia, non risultava che la vettura B avesse attraversato la strada con il semaforo rosso. Il giorno seguente, la conducente della vettura A si recava presso il Comando della Polizia Locale, chiedendo agli agenti di verificare la dinamica dei fatti, anche visionando le immagini della videosorveglianza dell’incrocio, al fine di accertare la responsabilità del conducente di B.
La compagnia assicurativa, in ragione della sottoscritta constatazione amichevole e della mancanza di altri elementi, liquidava solo parte del danno subito all’autoveicolo. Pertanto, la conducente della vettura A, a oltre quattro metri di distanza dall’incidente, depositava una istanza di accesso ai filmati della videosorveglianza.
Stante il decorso del termine, sull’istanza di acceso si formava il silenzio-rigetto; avverso tale silenzio la conducente di A ha presentato il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sez. Brescia, chiedendo di ordinare al Comune l’esibizione dei filmati della videosorveglianza in questione.

Il TAR Lombardia, Brescia, con la sentenza n. 671/2024 respingeva il ricorso affermando che:
se da un lato sussisteva in capo alla ricorrente la pretesa ad ottenere le immagini della videosorveglianza a fini difensivi, dall’altro, tuttavia, dal provvedimento impugnato e dalle difese del Comune si evinceva che le stesse erano state cancellate in applicazione dell’art. 10 comma 5 del Regolamento comunale. La previsione regolamentare stabiliva che le immagini videosorvegliate potevano essere conservate per un termine di cinque giorni.
Il T.A.R. riteneva la legittimità della previsione di un tempo limite alla conservazione delle
immagini, essendo diretta ad evitare che i dati personali potessero essere conservati per un tempo eccessivamente lungo, ciò in quanto dalle registrazioni tramite il sistema di videosorveglianza potevano venire in rilievo anche dati sensibili e comunque dati di soggetti “terzi”, estranei alla vicenda di volta in volta oggetto di contesa.

Avverso tale sentenza la conducente di A, originaria ricorrente, ha proposto appello.

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello sulla base delle seguenti ragioni: “Ai sensi dell’art. 10, comma 5, del Regolamento comunale, “Le immagini videoregistrate sono conservate, per un tempo non superiore a cinque giorni successivi alla rivelazione, presso il server di sistema che consente di aderire alle finalità indicate all’art. 4 del presente regolamento nonché a investigative dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria. Decorso il suddetto termine di cinque giorni le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate”.
Osserva il Consiglio di Stato che “La disposizione regolamentare è legittima in quanto conforme ai principi in tema di tutela della privacy e della temporaneità dei dati sensibili, come desumibili dall’art. 5 del Regolamento Unione Europea 27 aprile 2016, n. 679/2016. Il vincolo della temporaneità è una garanzia di tutela della privacy, posto che le immagini di videosorveglianza possono riguardare anche soggetti terzi, estranei alla vicenda oggetto di controversia. La previsione, contenuta nel Regolamento, di cinque giorni quale termine di conservazione delle registrazioni è conforme sia al principio europeo della c.d. “limitazione della conservazione”, sia al d.l. 23.2.2009, n. 11, convertito in l. n. 38 del 2009 in materia di sicurezza pubblica che, all’art. 6”.

La norma di cui all’art Art. 6 rubricata “Piano straordinario di controllo del territorio” al comma 8 dispone che: “La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione”. Dopo tale termine non è più possibile conservare le immagini.
Pertanto, gli eventuali regolamenti comunali sulla videosorveglianza – ove adottati – dovranno adeguare le tempistiche a quelle sancite dalla normativa per le finalità di “controllo del territorio”.
Anche in assenza di regolamento, le immagini raccolte per finalità di “controllo del territorio” non potranno esser conservate per un periodo di tempo più lungo e, quindi, una eventuale istanza di accesso formulata oltre tale termine non potrà esser accolta.

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