Nella recente sentenza del Tar Lazio, Roma Sez. I, del 30 giugno 2021 n. 7716, viene stabilito che ogni singola amministrazione ha l’obbligo di adottare un regolamento che disciplini le modalità e i criteri di erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche.
Nel caso di specie, i ricorrenti non avevano potuto usufruire degli incentivi economici che erano a loro riconosciuti dal comma 2 dell’art. 113, D.lgs. 50/2016, in quanto il Ministero della Giustizia non aveva provveduto a adottare il regolamento attuativo previsto dal comma 3 dell’art. 113.
Il presupposto dell’erogazione dell’incentivo: il Regolamento
L’art. 113 del d.lgs. 50/2016 dispone che gli incentivi per le funzioni tecniche possono essere erogati dopo l’adozione del regolamento, sulla base delle somme accantonate nel quadro economico e se le attività svolte dai dipendenti sono state accertate. Infatti, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo: “ L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori.”
Quindi, l’adozione del regolamento è condizione per l’erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche e la sua adozione è doverosa da parte di ogni amministrazione.
Questo principio viene anche affermato nella pronuncia del Tar Lazio: “La corresponsione dei compensi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle amministrazioni, da attingersi dall’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo in parola, presuppone l’adozione di un regolamento da parte di ogni singola amministrazione che ne disciplini le modalità e i criteri di erogazione come previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale.
Dunque, l’adozione del suddetto regolamento è necessaria e strumentale ai fini dell’erogazione dei suddetti compensi e la sua adozione è doverosa da parte di ogni amministrazione.”
Quali sono gli strumenti a tutela del dipendente che voglia richiedere gli incentivi per funzioni tecniche?
L’adozione del regolamento da parte dell’amministrazione, essendo il presupposto per l’erogazione degli incentivi, costituisce un interesse legittimo del dipendente ovvero l’interesse a che gli organi della pubblica amministrazione svolgano la loro funzione nel rispetto delle norme giuridiche poste per disciplinare la loro attività.
Il dipendente pubblico che svolge istituzionalmente le funzioni tecniche di cui all’art. 113, comma 2, del D.lgs. 50/2016, è titolare di un interesse legittimo pretensivo, nello specifico che la pubblica amministrazione adotti il regolamento attuativo previsto al comma 3 dell’art. 113 del codice dei contratti, così che possano essergli erogati e legittimamente ripartiti le erogazioni per funzioni tecniche. Quindi, nel caso in cui l’amministrazione non provveda a adottare il regolamento per l’erogazione degli incentivi, il dipendente potrà presentare una diffida per intimare l’emanazione dello stesso. Successivamente, nel caso in cui l’intimazione non sortisca alcun effetto, potrà ricorrere in giudizio, ai sensi dell’art. 117 cpa, avverso il silenzio-rifiuto, per far sì che venga confermato l’inadempimento della Pubblica Amministrazione e che alla stessa venga ordinato di adottare il provvedimento richiesto, che in questo caso sarà il regolamento.
Il dipendente, quindi, mediante il ricorso potrà richiedere al giudice un provvedimento che affermi l’obbligo dell’Amministrazione di adottare il regolamento entro il termine stabilito nella sentenza.
A tale conclusione è pervenuto anche il Tar Lazio che, accogliendo il ricorso presentato dal ricorrente, ha: “(…) ordinato al Ministero della Giustizia di adottare il regolamento cui all’art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016, nel termine che, in considerazione della natura dell’atto da adottare, si ritiene congruo fissare in 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.”
Cosa fare in assenza del Regolamento?
Da quanto detto in precedenza, emerge che:
1) il dipendente dell’amministrazione non può ottenere l’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche in assenza di un regolamento che ne disciplini le modalità di corresponsione;
2) nel caso l’Amministrazione abbia omesso l’adozione del regolamento, il dipendente è portatore di un interesse legittimo pretensivo che gli consente di intimare all’Amministrazione l’adozione del regolamento e, nel caso in cui l’inerzia persista, proporre ricorso contro il silenzio-rifiuto. In caso di esito positivo del ricorso, l’Amministrazione sarà condannata ad adottare il regolamento entro un termine stabilito dal giudice, così da consentire al dipendente pubblico di ottenere l’erogazione degli incentivi.
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