Art. 36 comma 1 del D.lgs. 50/2016: Contratti sotto soglia | Art. 49 bozza del nuovo codice dei contratti: Principio di rotazione degli affidamenti. |
1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30 comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all’articolo 50. | 1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione. 2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. 3. La stazione appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto ai commi seguenti. 4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. 5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. 6. È comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro. |
Nella bozza del nuovo codice degli appalti viene dedicato un intero articolo al principio della rotazione degli affidamenti.
L’art. 49 rubricato “Principio di rotazione degli affidamenti” è inserito nel Libro II – Dell’appalto – Parte I- Dei contratti di importo inferiore alle soglie europee.
Nello schema del nuovo codice degli appalti viene confermato il rispetto del principio di rotazione negli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie europee.
Il legislatore, al comma 2 del nuovo Codice, ha precisato il divieto espresso di affidare o aggiudicare un appalto al contraente uscente quando due affidamenti consecutivi abbiano ad oggetto una commessa che rientra:
- nello stesso settore merceologico
- nella stessa categoria di opere
- nello stesso settore di servizi
Il divieto espresso di cui al nuovo art. 49 chiarisce quanto affermato dalla giurisprudenza in relazione al principio di rotazione.
Il principio di rotazione degli affidamenti, di cui all’art. 36 D. Lgs. n.50/2016 traeva fondamento “nell’esigenza di evitare rendite di posizione in capo al gestore uscente, la cui posizione di vantaggio deriva dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento, e perseguire quindi l’effettiva concorrenza, garantendo la turnazione di diversi operatori nella realizzazione del medesimo servizio.” (Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 7794 del 7/09/2022).
La mancanza di un divieto espresso nel D. Lgs. n.50/2016 ha fatto si che la giurisprudenza non sempre si sia espressa in maniera unanime. A questo proposito il Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 2525 del 5/04/2022 afferma che “la giurisprudenza amministrativa (..) ha chiarito che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all’invito del gestore uscente e al conseguente suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l’amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l’hanno a ciò indotta (…) e comunque, è principio che non opera per il caso in cui l’amministrazione decida l’affidamento del servizio a mezzo di procedura aperta in quanto la sua applicazione è limitata alle procedure negoziate.”
Il legislatore al comma 4, ha previsto una deroga, in casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternativa, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto.
Ai commi 5 e 6 è prevista espressa deroga all’applicazione del principio di rotazione nel caso di:
- procedure negoziate senza bando, quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla procedura
- affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro
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