Il 31 maggio 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 77/2021, recante la disciplina della “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure”, che è entrato già in vigore dal 1° giugno 2021.
Il decreto contiene una serie di novità per l’edilizia e i lavori pubblici.
Le novità di maggiore rilievo introdotte nel settore dei contratti pubblici sono senz’altro quelle che riguardano la disciplina del subappalto.
Cosa cambia per quanto riguarda i limiti del subappalto
La disciplina del subappalto ha avuto un iter travagliato, tanto da essere stata oggetto di numerose pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Il Dl Semplificazioni allinea finalmente le disposizioni normative nazionali alle censure mosse dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea all’art. 105, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici.
La suddetta disposizione, secondo la Corte comunitaria, nella parte in cui prevedeva che il subappalto non potesse superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto, doveva essere disapplicata in quanto incompatibile con l’ordinamento euro-unitario (pronunce C-63/18 e C-402/18).
Le modifiche al subappalto nella prima Fase (01 giugno 2021– 31 ottobre 2021)
Le modifiche apportate dal nuovo DL all’art.105 del codice dei contratti pubblici si svilupperanno in due fasi.
Con riferimento alla prima, il decreto prevede che dalla data di entrata in vigore dello stesso (01 giugno 2021) fino al 31 ottobre 2021, in deroga alle norme che prevedono un limite del 30%, il subappalto non possa superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.
Ciò costituisce una deroga a quanto era stato previsto e modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. Sblocca Cantieri) che aveva fissato il limite al 40%.
Quanto detto vale anche per le opere super specialistiche in quanto il DL semplificazioni ha disposto l’abrogazione del comma 5 dell’art. 105 che prevedeva:
“Per le opere di cui all’articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l’eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso”.
Nel dettaglio, la lettera b) dell’art. 49 del DL semplificazioni, stabilisce, anche con riferimento alle opere super specialistiche, che fino al 31 ottobre 2021, il subappalto non potrà superare la quota del 50% e che, successivamente, dal 1° novembre 2021, non sarà più applicato alcun limite.
Le modifiche al subappalto nella seconda Fase (dal 1° novembre 2021)
La modifica più rilevante si verificherà nella seconda fase, ovvero dal 1° novembre 2021.
A partire da questa data, infatti, verrà rimosso ogni limite quantitativo al subappalto, ma le stazioni appaltanti dovranno comunque indicare, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, ed eventualmente avvalendosi del Parere delle Prefetture competenti, nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell’aggiudicatario in ragione della loro specificità.
Tale indicazione va esplicitata in ragione:
– delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89, comma 11 (cioè, quelle per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali);
– dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;
– di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle “white list” ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n.229.
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