In una procedura di appalto pubblico quanto stabilito dal bando di gara va ricostruito privilegiando l’interpretazione letterale del medesimo, che vincola sia i concorrenti che la stazione appaltante.
In particolare, un capitolato che stabilisca un requisito tecnico, ma ammettendo anche un’altra soluzione mediante la congiunzione “ovvero”, dà mostra di non voler intendere entrambe le soluzioni come a pena di esclusione: l’interpretazione letterale, in questo caso, chiarisce l’ammissibilità dell’offerta di un concorrente.
Il principio è stato affermato da Consiglio di Stato sez. III 28/5/2020 n. 3374.