Il 26 novembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 il decreto-legge n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.
Il decreto, inserendo l’articolo 3-ter estende le previsioni di cui al DL n. 44/2021 introducendo importanti novità per gli iscritti agli ordini delle professioni sanitarie.
L’obbligo vaccinale per le professioni sanitarie
La norma prevede per i professionisti degli Ordini delle professioni sanitarie l’obbligo di sottoporsi a vaccinazione che, a far data dal 15 dicembre 2021, dovrà includere anche la somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario.
Tale vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati (art 4, comma 1 del DL 172).
La verifica sul possesso della certificazione compete agli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie. Questi, devono eseguire immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali. La verifica avviene avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC).
Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l’effettuazione della vaccinazione, l’Ordine professionale territorialmente competente invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2 dell’art. 4, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione.
Ove l’iscritto non ottemperi, l’Ordine professionale ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro.
L’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale è adottato da parte dell’Ordine territoriale competente, all’esito delle verifiche effettuate, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.
La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
Per il periodo di sospensione non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
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