L’Autorità Nazionale Anti Corruzione – Anac ha affermato che il cittadino ha diritto di essere messo al corrente delle decisioni assunte da un soggetto pubblico nei limiti delle disposizioni che regolano la trasparenza amministrativa.
Il parere di ANAC
Nell’ambito dell’accesso agli atti di un procedimento per l’accertamento di un abuso edilizio il Responsabile Anticorruzione di un Comune della Provincia di Viterbo ha richiesto ad Anac un parere in merito alla possibilità, o meno, di concedere l’accesso.
In riferimento al procedimento di accertamento dell’abuso edilizio, Anac precisa che la segnalazione presentata dal privato costituisce un’attività d’impulso all’azione procedimentale del Comune, il quale interviene nell’esercizio di un pubblico interesse.
Spetta, in ogni caso, all’amministrazione effettuare un bilanciamento degli interessi coinvolti, sottolinea Anac, contemperando l’esigenza di trasparenza dell’azione amministrativa con la tutela di interessi superiori.
I cittadini possono avere accesso agli atti riguardanti gli abusi edilizi nei limiti delle disposizioni che regolano la trasparenza amministrativa.
È opportuno che l’ente dia una motivazione delle valutazioni svolte, rappresentando in modo chiaro le ragioni di un eventuale rigetto dell’istanza, riconducibili alla mancanza dei presupposti normativi (ad esempio, assenza di un interesse diretto, concreto e attuale, indisponibilità del documento richiesto ecc.).
Gli esiti del procedimento potranno essere resi noti nell’ambito degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal decreto legislativo n. 33/2013 (Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi), dove in caso di inosservanza il privato potrà proporre istanza di accesso civico “semplice”.
Anac ricorda che la norma impone la pubblicazione dei provvedimenti adottati dagli organi d’indirizzo politico e dai dirigenti esclusivamente in forma di “elenchi”.
Ciò non toglie che gli enti, nell’ambito della propria discrezionalità e per implementare la trasparenza delle attività, possano decidere di pubblicare i provvedimenti in forma integrale, sebbene debitamente omissati nel rispetto della disciplina della privacy.
Con Atto del Presidente del 26 settembre 2023, l’Autorità ribadisce i compiti dell’amministrazione comunale e soprattutto, la richiesta di parere è l’occasione per fornire alcune indicazioni di massima sull’accesso agli atti.
Accesso civico “semplice” e accesso civico generalizzato
L’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33 del 2013, prevede che: “Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne abbiamo omesso la pubblicazione sul proprio sito web.”
L’accesso civico c.d. “semplice” consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente” dei propri siti istituzionali, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati.
L’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013, disciplina l’accesso civico c.d. “generalizzato” stabilendo che: “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis..”
Tale tipologia di accesso civico è stata prevista con la finalità di favorirne forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
L’accesso civico generalizzato è, quindi, esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.
L’accesso documentale
Vi è infine l’accesso cd. “documentale” previsto dalla l. n. 241/1990, in base alla quale il privato che chieda di conoscere un atto amministrativo deve dimostrare di essere titolare di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”, dovendosi escludere che l’istituto possa tradursi in uno strumento di controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione.
L’accesso documentale, pertanto, consente una conoscenza in profondità, sebbene limitata ai dati “pertinenti”.
Spetta, in ogni caso, all’amministrazione effettuare un bilanciamento degli interessi coinvolti, contemperando l’esigenza di trasparenza dell’azione amministrativa con la tutela di interessi superiori, quali quelli declinati dall’art. 24 l. n. 241/1990 ( Il diritto di accesso è escluso: a) per i documenti coperti da segreto di Stato (…) b) nei procedimenti tributari, (…); c) nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.)
È opportuno che l’ente dia atto in motivazione delle valutazioni svolte, rappresentando in modo chiaro le ragioni di un eventuale rigetto dell’istanza, riconducibili alla mancanza dei presupposti normativi (ad esempio, assenza di un interesse diretto, concreto e attuale, indisponibilità del documento richiesto, ecc.) ovvero alla sussistenza di uno o più limiti previsti dall’art. 24 L. 241/1990.
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