Dal 15 ottobre Green Pass obbligatorio per tutti i lavoratori: un focus sugli adempimenti del D.L. 127 del 21 settembre 2021

I) L’obbligo di dotarsi del green pass

Il Decreto-Legge n. 127 del 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 settembre 2021, ha previsto l’estensione del c.d. “green pass” a tutti i lavoratori appartenenti al comparto pubblico e privato, inclusi i liberi professionisti e i collaboratori familiari, il possesso del green pass per accedere ai luoghi di lavoro a far data dal 15 ottobre 2021.

Di seguito si fornisce un primo focus operativo sugli adempimenti.

II) Ambito lavorativo pubblico

II.1) Obbligo di possedere il green pass

Dal 15 ottobre 2021 al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 … “è fatto obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19” (art. 1, co. 1).

L’obbligo … “si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni” (art. 1, co. 2)

II.2) Modalità di verifica

I datori di lavoro del personale sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi relativi al possesso del green pass (art. 1, co. 4).

I datori di lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi (art. 1, co. 5).

II.3) Conseguenze per chi non possiede il green pass

Il dipendente che non è in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

L’accesso del personale nei luoghi di lavoro in violazione degli obblighi è sanzionato (art. 1, co. 7)

III) Ambito lavorativo privato

III.1) Obbligo di possedere il green pass

Dal 15 ottobre 2021 al personale dipendente del settore privato per accedere nei luoghi ove si svolge l’attività deve “…possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19” (art. 3, co. 1).

L’obbligo … “si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni” (art. 3, co. 2)

III.2) Modalità di verifica

I datori di lavoro del personale sono tenuti a verificare il rispetto degli obblighi relativi al possesso del green pass (art. 3, co. 4).

I datori di lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi (art. 3, co. 5).

III.3) Conseguenze per chi non possiede il green pass

Il dipendente che non è in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato (art. 3, co. 6).

L’accesso del personale nei luoghi di lavoro in violazione degli obblighi è sanzionato (art. 3, co. 7).

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta. ( art. 3, comma 7)

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