Il quadro normativo: l’Articolo 11 del D.Lgs. 36/2023
L’art. 11 del Nuovo Codice degli Appalti disciplina il principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali e di settore, indicando le condizioni contrattuali minime che l’aggiudicatario deve applicare al personale impiegato.
In particolare, l’articolo 11 del D.Lgs. 36/2023 impone obblighi stringenti sulle condizioni di lavoro nei contratti pubblici:
- Comma 2: le stazioni appaltanti devono indicare nei documenti di gara il CCNL da applicare ai lavoratori impiegati nell’appalto;
- Comma 3: i concorrenti devono chiarire, nell’offerta, quale CCNL applicheranno al personale impiegato;
- Comma 4: se il CCNL indicato dall’impresa è diverso da quello previsto nel bando, l’operatore economico deve dimostrare di garantire un trattamento economico e normativo equivalente.
Tale disposizione è stata peraltro modificata dal D.Lgs. n. 209/2024 il quale ha introdotto il nuovo allegato I.01 dedicato proprio ai contratti colletti, stabilendo: l’ambito di applicazione, l’individuazione del CCNL applicabile, la presunzione dell’equivalenza tra CCNL, la valutazione dell’equivalenza di un CCNL diverso e la verifica della dichiarazione di equivalenza.
Nello specifico, le stazioni appaltanti devono scegliere il CCNL da applicare basandosi su due criteri: la connessione diretta tra il contratto e l’attività dell’appalto e la maggior rappresentatività del CCNL a livello nazionale.
Per quanto concerne poi la presunzione di equivalenza, i due differenti CCNL sono considerati equivalenti se: sono sottoscritti dalle stesse organizzazioni sindacali rappresentative; si riferiscono allo stesso sottosettore e sono coerenti con la natura giuridica e dimensionale dell’impresa.
Quindi, se un’impresa applica un CCNL diverso da quello indicato, deve dimostrarne l’equivalenza sia sul piano normativo che sul piano economico, confrontando le componenti fisse della retribuzione. Tale equivalenza è accettata solo se il valore complessivo della retribuzione è almeno pari a quello del CCNL del bando e se le differenze normative sono marginali (massimo due parametri).
Tale dichiarazione di equivalenza deve essere presentata insieme all’offerta e la Stazione appaltante ne verificherà la conformità prima dell’aggiudicazione.
Il parere ANAC n. 32 del 5 Febbraio 2025
Proprio sul disposto normativo di cui all’art. 11 si è fondata la decisione di ANAC in merito ad una richiesta di parere precontenzioso relativa a una gara per il servizio di manutenzione dei presidi e degli impianti integrati per la sicurezza antincendio.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione con il parere n. 32 del 5 Febbraio 2025, ha chiarito che una stazione appaltante è tenuta ad escludere dalla gara un’impresa se il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) che dichiara di applicare non è conforme alla sua natura giuridica e non garantisce le stesse tutele economiche del CCNL indicato dalla stazione appaltante nei documenti di gara.
Anac poi ha specificato che l’equivalenza tra CCNL deve essere valutata su sue livelli differenti:
1. Equivalenza economica: che richiede una verifica del valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua e che comprende:
- Retribuzione tabellare annua;
- Indennità di contingenza;
- Elemento Distinto della Retribuzione (EDR);
- Mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima);
- Ulteriori indennità previste dal CCNL.
2. Equivalenza normativa: le condizioni contrattuali minime di ordine normativo devono essere comparabili, uno scostamento maggiore di due parametri porta alla non equivalenza.
Se il CCNL alternativo non soddisfa entrambi i requisiti, l’impresa va esclusa dalla gara.
La normativa in materia di appalti pubblici (art. 11 del d.lgs. 36/2023) stabilisce che le stazioni appaltanti devono indicare già negli atti di gara il CCNL applicabile e verificare, in caso di dichiarazione di un diverso CCNL, che quest’ultimo assicuri condizioni equivalenti. Tale obbligo si configura come un requisito essenziale dell’offerta e deve essere accertato prima dell’aggiudicazione. Qualora l’analisi evidenzi uno scostamento significativo delle componenti fisse della retribuzione, la stazione appaltante è tenuta ad escludere l’operatore economico dalla procedura di gara.
Infatti, nel caso in cui l’operatore economico dichiari di applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante negli atti di gara, l’Amministrazione è tenuta a verificare in primo luogo la sussistenza dei presupposti per l’operatività della presunzione di equivalenza, ossia se i due CCNL siano stati sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali, concernino il medesimo settore e il CCNL indicato dall’impresa risulti coerente con la sua dimensione o natura giuridica. Nel caso in cui la suddetta verifica dia esito negativo, la Stazione appaltante dovrà procedere ad un confronto sul versante economico e potrà ritenere accertata l’equivalenza solo nel caso in cui il valore complessivo delle suddette componenti della retribuzione globale annua del CCNL indicato dall’OE risulti almeno pari a quelle del CCNL indicato negli atti di gara.
Nel caso analizzato da Anac, la SA aveva indicato nel bando un determinato CCNL applicabile, mentre l’impresa aggiudicataria aveva dichiarato di applicarne uno diverso, il quale risultava però non adeguato alla propria natura giuridica e che non garantiva le stesse condizioni economiche del CCNL indicato negli atti di gara. Di conseguenza, la stazione appaltante era obbligata ad escluderlo dalla gara stessa.
Conclusioni
La decisione di ANAC si basa sull’articolo 11 del d.lgs. 36/2023, il quale introduce una disciplina più stringente rispetto al passato: l’impegno a rispettare, in fase esecutiva, il complesso delle condizioni contrattuali minime, di ordine economico e normativo, stabilite dal CCNL indicato dalla Stazione appaltante negli atti di gara, che assurge a requisito necessario dell’offerta di cui, pertanto, il singolo operatore economico dovrà tenere conto già nella fase di redazione della propria proposta contrattuale e che la Stazione appaltante sarà tenuta a verificare – nei casi di indicazione di un diverso CCNL – prima dell’aggiudicazione.
Tale previsione rafforza la tutela del lavoro e garantisce condizioni uniformi ai lavoratori impiegati nei contratti pubblici.
L’interpretazione fornita da Anac nel parere di precontenzioso n. 32 conferma, pertanto, che il rispetto dei CCNL nei contratti pubblici non è solo una questione formale, ma un requisito sostanziale per la validità dell’offerta.
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