Come anticipato nell’articolo pubblicato il 14 giugno 2021, il 31 maggio 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 77/2021, recante la disciplina della “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure”, che è in vigore dal 1° giugno 2021.
Le novità di maggiore rilievo introdotte nel settore dei contratti pubblici sono senz’altro quelle che riguardano la disciplina del subappalto che diventano operative a partire dal 1° novembre 2021.
Le modifiche al subappalto già entrate in vigore
Il decreto ha previsto che fino al 31 ottobre 2021, in deroga all’art. 105, commi 2 e 5, del D.lgs. n. 50/2016, il subappalto non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture (eliminando il previgente limite del 40% introdotto, fino al 30 giugno 2021, dall’art. 1, comma 18, primo periodo, del D.L. n. 32/2018, cd. “Decreto sblocca cantieri”).
Le modifiche al subappalto che entreranno in vigore dal 1° novembre 2021
A partire dal 1° novembre 2021 verrà rimosso ogni limite quantitativo al subappalto, ma le stazioni appaltanti dovranno comunque indicare, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, ed eventualmente avvalendosi del Parere delle Prefetture competenti, nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell’aggiudicatario in ragione della loro specificità.
Tale indicazione va esplicitata in ragione:
– delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89, comma 11 (cioè, quelle per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali);
– dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;
– di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nelle “white list” ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n.229.
Le modifiche al comma 8 e al comma 14 dell’art. 105 del Codice dei Contratti “Subappalto”
Dal 1° novembre 2021 cambia il regime della “responsabilità” nei confronti della committenza.
Sino ad oggi, l’unico soggetto responsabile della stazione appaltante è l’appaltatore; mediante la modifica all’art. 8 dell’art. 105 del codice dei contratti pubblici in quanto, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili, in solido, nei confronti della stazione appaltante.
Il comma 14 dell’art.105 viene così modificato: “ Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.”
Questa modifica alla disciplina del subappalto è necessaria per garantire la tutela dei lavoratori dagli eccessivi ribassi applicati ai subappaltatori, anche alla luce della soppressione della previsione che stabiliva un limite percentuale (20%) al ribasso.
Il testo novellato dell’art. 105, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. 77/2021, prevede direttamente in capo al subappaltatore l’obbligo di garantire per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, riconoscendo ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che sarebbe stato garantito dal contraente principale.
Tuttavia, tale garanzia di trattamento normativo ed economico, equivalente se le attività oggetto di subappalto coincidono con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto oppure riguardano le lavorazioni relative alle categorie prevalenti (si tratta delle categorie di lavori, generali o specializzate, “di importo più elevato fra le categorie costituenti l’intervento e indicate nei documenti di gara” ex art. 3, comma 1, lettera oo-bis, D.Lgs. n. 50/2016) e risultano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale, deve includere anche l’applicazione del CCNL a cui aderisce il contraente principale.
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