Art.108 bozza del nuovo Codice appalti Criteri di aggiudicazione degli appalti. |
1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione degli appalti e all’affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall’allegato XXV. 2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in particolare: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall’allegato I; b) i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro; c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo; d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione; e) gli affidamenti di appalto integrato. 3. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell’allegato I. 4. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto. 5. L’elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 1, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi. 6. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all’oggetto dell’appalto quando riguardino lavori, forniture o servizi da fornire sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi i fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale. 7. I documenti di gara oppure., in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo indicano i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi. 8. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 7 non possibile per ragioni oggettive, indicano nel bando di gara e nel capitolato d’oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l’ordine decrescente di importanza dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell’offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie che individuino con un unico parametro numerico finale l’offerta più vantaggiosa. 9. Nell’offerta economica l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a esclusione delle forniture senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale. 10. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara e può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte. 11. In caso di appalti di lavori aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d’asta. 12. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell’eventuale inversione procedimentale, non è rilevante per il calcolo dei punteggi attribuiti nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara. |
Nella bozza del nuovo codice degli appalti i criteri di aggiudicazione sono inseriti nella Parte V- Dello svolgimento delle procedure, Titolo V- La selezione delle offerte.
Il testo proposto dalla bozza si compone di 12 commi, a fronte dei 15 previsti dall’art. 95 del D.lgs. 50/2016.
Per i criteri di aggiudicazione resta prevalente l’offerta economicamente più vantaggiosa e resta il costo del ciclo di vita per comparazione costo/efficacia sul quale è stato previsto un apposito allegato tecnico.
Tra le novità più rilevanti, per i contratti aggiudicati secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, risulta l’innalzamento degli importi.
Ai sensi del comma 2, lett. a) e b), l’importo di riferimento è stato innalzato a 140.000 quando si tratta di contratti:
– relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale
– i contratti di servizi e le forniture di caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è previsto quale criterio esclusivo anche per gli affidamenti nei casi di
- dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione
- appalto integrato.
Il nuovo articolo precisa che l’operatore economico deve indicare nell’offerta economica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e degli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (a esclusione delle forniture senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale)
Il punto, in particolare quello sulla equiparazione tra l’omessa indicazione degli oneri per la sicurezza e l’indicazione degli stessi nell’importo pari a zero, è stato oggetto di dibattito giurisprudenziale anche negli ultimi anni.
In particolare, il Tar Lombardia, Brescia, Sez. I, con sentenza n. 523 del 10 giugno 2021 ha respinto il ricorso, promosso dalla Società per la propria esclusione dalla procedura negoziata, stabilendo che l’indicazione dei costi della manodopera pari a euro 0,01, in sede di offerta, rappresenti da parte della concorrente una quantificazione puramente fittizia e dunque, sostanzialmente elusiva dell’obbligo fissato dall’art.95, comma 10, D. Lgs. n. 50/2016. L’indicazione del costo di euro 0,01 equivale quindi a non aver reso la dichiarazione obbligatoria ex lege.
Il Consiglio di Stato, sez. VII, con sentenza n.1454 del 1° marzo 2022 (confermando la pronuncia del Tar Campania, Napoli, Sez. II, nella sentenza n. 2686 del 26 aprile 2021) ha stabilito che la fissazione degli oneri aziendali per la sicurezza nella cifra pari a zero, in sede di offerta economica, non è assimilabile alla totale mancanza delle indicazioni degli oneri e per questo non costituisce motivo di estromissione dalla gara.
Viene confermata la possibilità per le stazioni appaltanti di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea, stabilendo un limite temporale per l’esercizio della facoltà riconosciuta alla stazione appaltante, fissato ad un massimo di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.
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