Il Tar Lazio, Roma, si è recentemente pronunciato in materia con la sentenza n. 10331 del 7 ottobre 2021 emanata nell’ambito di una impugnativa avente ad oggetto un appalto di servizi. Il Tar Lazio, Roma ha sancito che il mancato pagamento del contributo ANAC in occasione della presentazione dell’offerta comporta l’inammissibilità dell’offerta medesima.
L’espressa previsione di legge
L’obbligatorietà del pagamento quale condizione di ammissibilità dell’offerta è prevista dalla Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, co. 67, che dispone: “L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici[ora ANAC], cui è riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche”.
In attuazione dell’art.1, co. 67, della legge. n. 266 del 2005, l’ANAC ha adottato la Delibera 1197 del 18 dicembre 2019; il co. 2, dell’art. 3 di questa delibera dispone che: “I soggetti di cui all’art. 1, lettera b) [operatori economici] sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67 della legge 266/2005”.
La decisione del Tar Lazio
In applicazione di tali previsioni, il Tar Lazio, Roma Sez. II°, n. 10331 del 7 ottobre 2021 ha stabilito che: “il pagamento del contributo ANAC costituisce dunque “condizione di ammissibilità dell’offerta”, sicché il mancato pagamento nei termini di legge ossia entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione comporta automaticamente e obiettivamente l’inammissibilità dell’offerta e conseguentemente l’esclusione del concorrente, autore di un’offerta non ammissibile per legge, analogamente a quanto stabilisce l’art. 59, comma 4, D.Lgs. n. 50 del 2016, per le offerte “considerate inammissibili” al ricorrere dei presupposti ivi indicati”
Impossibilità del pagamento successivo
Il Tar Lazio, prosegue stabilendo che :“nessuna valenza sostanziale può attribuirsi alla data dell’avvenuto pagamento” poiché, seguendo tale tesi nessun concorrente in ipotesi sarebbe indotto a corrispondere prima di partecipare alla gara il contributo, potendovi sempre adempire a seguito del soccorso istruttorio, il che finirebbe per compromettere la realizzazione dell’interesse pubblico cui è rivolto il pagamento del contributo (coprire i costi di funzionamento dell’ANAC), oltre ad alterare la stessa par condicio in pregiudizio dei concorrenti che rispettano le regole di gare”.
Conclusioni
Da quanto sopra esposto, emerge che:
1) il pagamento del contributo ANAC costituisce “condizione di ammissibilità dell’offerta” e deve essere applicato a tutte le tipologie di appalti e contratti pubblici, ivi compresi gli appalti di servizi;
2) il mancato versamento del contributo determina ex lege, l’inammissibilità dell’offerta;
3) i concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione senza possibilità di “sanatoria” successiva.
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