Il Consiglio di Stato Sez. V con la sentenza 9628/2023 del 09/11/2023 ha affermato l’equivalenza dei certificati rilasciati da organismi di Paesi extra UE rispetto a quelli rilasciati da organismi accreditati dagli enti nazionali degli Stati membri.
Fatto
In primo grado il TAR Lazio – Roma, con la sentenza n. 11634 del 12 luglio 2023, aveva accolto il ricorso che lamentava l’illegittimità dell’aggiudicazione di una gara per difetto di requisiti di qualificazione prescritti dalla lex specialis .
Il Tribunale di prima istanza aveva annullato l’aggiudicazione in favore della ricorrente poiché la certificazione della società aggiudicataria “essendo stata rilasciata da un ente certificatore (Advanced Certification Ltd) accreditato presso un organismo di accreditamento (United Kingdom Accreditation Service, di seguito “UKAS”) di uno Stato terzo (Regno Unito) non facente parte dell’UE, non sarebbe stata spendibile per la partecipazione alla gara”. La sentenza aveva condiviso la tesi sostenuta dalla ricorrente secondo cui un ente certificatore accreditato presso UKAS, essendo l’ente certificatore del Regno Unito Stato (che non fa più parte dell’Unione Europea) non poteva essere considerato un organismo di accreditamento ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008.
Il Tribunale nella sentenza aveva sancito che ai fini della partecipazione alla gara le stazioni appaltanti dovrebbero accettare unicamente certificati di qualità rilasciati da soggetti interni o di altri Stati membri. Per cui avrebbe dovuto essere esclusa la validità dell’accreditamento da parte di enti nazionali di altri Stati europei che non fanno parte dell’Unione.
La sentenza del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza emessa dal TAR Lazio rilevando plurime ragioni che sostengono, al contrario, l’idoneità della certificazione prodotta dall’aggiudicataria.
Il Consiglio di Stato per prima cosa rileva come nel caso di specie dal disciplinare di gara emerge chiaramente che è attribuito “sicuro rilievo anche all’accreditamento dell’organismo di certificazione da parte di un ente unico nazionale di accreditamento che abbia sottoscritto tale tipologia di accordi multilaterali” al fine di “ampliare la platea dei potenziali partecipanti”.
Il Consiglio di Stato aggiunge che la sentenza del Tribunale “è errata anche nella parte in cui esclude, ai fini del riconoscimento dell’equivalenza dei servizi di accreditamento resi dagli enti unici nazionali, la rilevanza dell’accordo EA/MLA(sottoscritto dallo stesso UKAS)”.
Il Collegio ha osservato come il Regolamento n. 765/2008 (recante “ norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti”) preveda un sistema di accreditamento che riconosce, oltre agli organismi di accreditamento degli Stati membri, anche organismi di accreditamento degli altri Stati europei che abbiano superato con successo la valutazione inter partes (prevista dall’art. 10 Regolamento n. 765/2008): “le autorità nazionali riconoscono l’equivalenza dei sistemi, delle procedure e delle strutture impiegate da tali organismi ed accettano quindi (…) i certificati di accreditamento di tali organismi e gli attestati rilasciati dagli organismi di valutazione delle conformità da essi accreditati”.
Dunque, per il Collegio il sistema di accreditamento gestito dagli organismi firmatari dell’accordo EA MLA, che abbiano positivamente superato la valutazione inter pares è accettato dagli altri firmatari come equivalente al proprio sistema di accreditamento.
Di conseguenza, le certificazioni di qualità rilasciate da organismi stranieri accreditati dall’Ente firmatario dell’accordo EA MLA, come lo è l’ente britannico UKAS, sono equivalenti alle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati dagli enti nazionali degli Stati membri.
Affermare il contrario, osserva il Consiglio di Stato, potrebbe costituire una violazione dell’art. 87 del Codice, del Regolamento CE n. 765/2008 e dei principi di concorrenza, non discriminazione e mutuo riconoscimento.
La fuoriuscita del Regno Unito dall’Unione Europea non impatta “sulle attività degli organismi e dei laboratori accreditati dall’ente UKAS: infatti, non solo quest’ultimo ha ottenuto il predetto riconoscimento di ente di accreditamento “inter pares” e conserva la sua qualità di firmatario dell’accordo multilaterale EA in ambito europeo (alla cui sottoscrizione ha partecipato anche Accredia, ente nazionale di accreditamento italiano), il che garantisce l’equivalenza delle caratteristiche e delle qualità del sistema di accreditamento gestito dal UKAS rispetto agli organismi nazionali degli Stati membri, ma la medesima European cooperation for Accreditation ha modificato il proprio Statuto al fine di permettere ad UKAS di mantenere lo status di full member dei network internazionali di accreditamento EA”.
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