Il Consiglio di Stato con sentenza n. 5750 del 28 giugno 2024 riconosce al consigliere comunale il diritto di accesso agli atti relativi alle procedure concorsuali di reclutamento del personale dell’ente locale di appartenenza, al fine di esercitare le funzioni connesse alla sua carica consigliere, ai sensi dell’art. 43, comma 2, del D.lgs. n. 267 del 2000.
Una consigliera comunale aveva proposto ricorso contro il silenzio sull’istanza di accesso da lei formulata per la presa visione ed estrazione di copia della documentazione relativa alle procedure concorsuali svolte dall’amministrazione comunale di appartenenza finalizzate al reclutamento del personale.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha respinto tale ricorso, sostenendo che la ricorrente non avendo partecipato alle procedure, non avesse diritto all’accesso; né avesse titolo all’accesso nella sua qualità di consigliera comunale, posto che la conoscenza degli atti richiesti non è stata considerata strumentale all’esercizio delle sue funzioni.
La ricorrente, rimasta soccombente, propone appello censurando la sentenza del T.A.R. per aver erroneamente affermato l’insussistenza del diritto di accesso in funzione dell’esercizio delle funzioni di consigliera comunale, ai sensi dell’art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).
Tale norma stabilisce, infatti, che i consiglieri comunali e provinciali «hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge».
L’appellante ribadisce, infatti, che l’interesse alla conoscenza degli atti relativi alle procedure concorsuali, essendo strettamente connesso alla funzione pubblica svolta dal consigliere, non necessiterebbe di alcuna motivazione né sarebbe condizionata dalla dimostrazione di un interesse personale del consigliere.
Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso muovendo dalla premessa che l’accesso esercitato dal consigliere comunale ha natura e caratteri diversi rispetto alle altre forme di accesso, esprimendosi in un non condizionato diritto alla conoscenza di tutti gli atti che possano essere di utilità all’espletamento delle sue funzioni, anche al fine di valutare la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’amministrazione, esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza e promuovere tutte le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale (Cons. Stato, V, 5 settembre 2014, n. 4525). Per tali ragioni, sul consigliere comunale non può gravare alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso. Diversamente opinando sarebbe, infatti, introdotto una sorta di controllo dell’ente, attraverso i propri uffici, sull’esercizio delle sue funzioni.
Inoltre, dalla lettera dell’art. 43, comma 2, d.lgs. 267/2000 non può conseguire alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, poiché l’aggettivo “utili” contenuto nella norma, comporta l’estensione di tale diritto di accesso a qualsiasi atto ravvisato utile per l’esercizio delle funzioni (Cons. Stato, n. 4525 del 2014, cit.; IV, 12 febbraio 2013, n. 843).
Con tale sentenza, il Consiglio di Stato ribalta la decisione del T.A.R. in primo grado accogliendo un’interpretazione ampia del diritto di accesso e di conoscenza (che ha per oggetto le notizie e le informazioni in possesso degli uffici del comune) come previsto dall’art. 43, comma 2, d.lgs. 267/2000.
Il Consiglio di Stato dichiara, dunque, fondato il ricorso dell’appellante riconoscendo al consigliere comunale il diritto di accesso agli atti relativi alle procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di posizioni lavorative presso l’ente locale, al fine di poter eventualmente esercitare le funzioni connesse alla carica, come il controllo mediante interrogazioni, mozioni, interpellanze, ordini del giorno o altra iniziativa che il consigliere ritenga di proporre nel corso del suo mandato nei confronti degli organi politico-amministrativi.
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