La conversione in legge del “decreto capienze”
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 3 dicembre 2021, n. 205 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante “disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali” (c.d. “Decreto capienze”).
Tale DL, come illustrato nell’articolo redatto in occasione dell’entrata in vigore del Decreto a cui si rimanda, apporta una serie di modifiche, nel complesso migliorative, al Codice della Privacy e, di riflesso, all’applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali.
Le novità confermate dalla conversione in legge in materia di protezione dei dati personali
Con la legge di conversione viene definitivamente modificato l’art. 2-ter del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice della Privacy”, che consente a PA; società pubbliche e Autorità indipendenti di effettuare un’attività di trattamento di dati personali laddove ciò sia necessario all’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse ovvero per l’esercizio di pubblici poteri ad essa attribuiti.
Per amministrazioni pubbliche si intende quelle di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, ovvero: “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti i del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.”
La finalità del trattamento, se non espressamente prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, è indicata dall’amministrazione, dalla società a controllo pubblico in coerenza al compito svolto o dal potere esercitato, assicurando adeguata pubblicità all’identità del titolare del trattamento, alle finalità del trattamento e fornendo ogni altra informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo ai soggetti interessati e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li riguardano.
Le novità confermate in materia di “Revenge Porn”
La conversione in legge conferma il potenziamento della disciplina di contrasto al fenomeno del c.d. “revenge porn” (traducibile in lingua italiana in vendetta porno o pornovendetta) e consistente nella condivisione pubblica di immagini o video intimi tramite Internet, senza il consenso dei protagonisti degli stessi.
La misura, di cui all’art 144-bis, nell’intenzione del Legislatore, è volta a consentire, a chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, di effettuare, una segnalazione (appunto, di pericolo) al Garante Privacy, onde così permettergli di compiere, nel termine di 48 ore dal ricevimento della segnalazione, le proprie decisioni (in primis, di natura cautelare) ex artt. 143 (Decisione del reclamo) e 144 (Segnalazioni) del Codice Privacy da indirizzarsi, in prima battuta, nei confronti del gestore della piattaforma digitale interessata.
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