Sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 23 novembre 2021, è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 11 novembre 2021, contenente la rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento e in diminuzione, superiori all’8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi (tra cui ferro-acciaio tondo per cemento armato, rete elettrosaldata, laminati in acciaio profilati a freddo ecc.), verificatesi nel primo semestre 2021.
Le modalità applicative del DM sono state successivamente chiarite con circolare MIMS del 25 novembre 2021 n. 43362.
La disciplina introdotta, applicabile esclusivamente ai contratti pubblici, ha carattere eccezionale, in quanto è destinata ad introdurre un regime compensativo straordinario, applicabile unicamente ai lavori eseguiti e contabilizzati tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
I contenuti del DM
Il DM rileva le variazioni percentuali, in aumento e in diminuzione, dei prezzi dei principali materiali da costruzione, verificatesi nel primo semestre 2021 ed è articolato in due allegati:
- Allegato 1: è riportato l’elenco di 36 materiali (tra cui ferro-acciaio tondo per cemento armato, rete elettrosaldata, laminati in acciaio profilati a freddo ecc.), per i quali sono indicati i prezzi medi dell’anno 2020 e le variazioni superiori all’8% registrate nel primo semestre 2021 rispetto al prezzo medio del 2020;
- Allegato 2: è riportato il prezzo medio dei materiali da costruzione – già indicati nell’Allegato 1 – negli anni antecedenti al 2020, fino ad arrivare al 2003, e le relative variazioni percentuali registrate nel primo semestre 2021.
Le istanze di compensazione potranno essere presentate solo per i 36 materiali indicati in Tabella, utilizzando, ai fini del calcolo, la percentuale di variazione indicata nel DM relativamente all’anno di presentazione dell’offerta in gara da parte dell’impresa esecutrice dei lavori.
Chi è tenuto a presentare l’istanza di compensazione?
Gli appaltatori sono tenuti a presentare alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, e quindi entro il prossimo 9 dicembre 2021.
Le stazioni appaltanti, nella persona del Responsabile del procedimento dei rispettivi appalti, sono tenute ad avviare d’ufficio entro il medesimo termine l’eventuale procedura di recupero di somme in presenza di lavorazioni che contengano materiali da costruzione che hanno subito variazioni in diminuzione.
Il contenuto dell’istanza
L’istanza deve contenere l’indicazione dei materiali da costruzione per i quali con il decreto vengano rilevate variazioni dei prezzi, utilizzati nell’esecuzione dell’appalto, richiedendo al direttore dei lavori di accertare le relative quantità contabilizzate.
Il direttore dei lavori calcola la maggiore onerosità subita dall’appaltatore, effettua i conteggi relativi alle compensazioni e li presenta alla stazione appaltante.
Qualora il singolo materiale da costruzione sia ricompreso in una lavorazione più ampia, il direttore dei lavori provvede a ricostruirne la relativa incidenza quantitativa sulla base dell’analisi della documentazione progettuale e degli elaborati grafici allegati alla contabilità, ovvero, in mancanza, sulla base di analisi desunte dai prezziari di riferimento del settore cui è riconducibile l’appalto.
Il responsabile del procedimento o il dirigente provvedono a convalidare i conteggi effettuati dal direttore dei lavori, a verificare la disponibilità di somme nel quadro economico di ogni singolo intervento ai fini della compensazione dei prezzi, nonché, ove occorra, a richiedere alla stazione appaltante l’utilizzo di ulteriori somme disponibili o che diverranno tali, secondo quanto disposto dalla norma, e provvede ad effettuare il relativo pagamento.
Le modalità operative
La compensazione è così determinata:
a) la variazione percentuale, depurata dall’alea a carico dell’appaltatore prevista dalla norma (e cioè l’8% nel caso di offerte presentate nel corso del 2020, o il 10% nel caso di offerte presentate in anni precedenti al 2020), è applicata al prezzo medio rilevato dal decreto per il singolo materiale da costruzione nell’anno solare di presentazione dell’offerta;
b) la variazione di prezzo unitario determinata secondo la procedura sopra riportata è applicata alla quantità del singolo materiale da costruzione contabilizzate nel semestre solare precedente al decreto per effetto del quale risulti accertata la variazione.
La compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate; la circolare del MIMS ritiene inapplicabile all’istituto della compensazione la disciplina delle riserve contabili, ma il punto risulta problematico trattandosi in ogni caso di diritti soggettivi che, in caso di mancato riconoscimento, potranno comunque essere oggetto di azioni giurisdizionali che, anche solo per ragioni di cautela, non potranno che essere anticipate da richieste ritualmente formulate nel corso dell’appalto (proprio per mezzo dell’apposizione di riserve contabili).
Quali lavori sono esclusi dalla compensazione?
Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.
Ai lavori contabilizzati in un periodo di tempo inferiore alla base temporale di rilevazione del decreto e diversi da quelli contabilizzati nell’anno solare di presentazione dall’offerta, si applica invece per intero la variazione di prezzo di cui al decreto.
Questo articolo ti è stato utile?
Consulta le nostre sezioni dedicate al Regolamento 679/2016 (GDPR) e privacy e al supporto alle stazioni appaltanti. Puoi anche iscriverti alla nostra newsletter e non perdere le notizie più importanti in tema di Appalti, anticorruzione, digitalizzazione della PA e D.Lgs. 231 responsabilità delle persone giuridiche. Non preoccuparti, saremo moderati. Anche noi odiamo lo SPAM