Si ha appalto quando il corrispettivo è direttamente erogato dalla stazione appaltante, mentre la concessione prevede forme di remunerazione del gestore derivanti dallo sfruttamento della prestazione, con piena assunzione dei rischi quindi in carico alla parte privata.
Si fa in particolare riferimento al rischio operativo, che se non integralmente trasferito in capo al concessionario configura il rapporto come un appalto e non come una concessione.
Il principio, già noto, è stato ulteriormente ribadito da Consiglio di Stato sez. VI 4/5/2020 n. 2810.