Con il Parere sull’istanza di accesso civico del 17 marzo 2023 il Garante per la Protezione dei Dati Personali affronta nuovamente il tema dell’accesso civico, dei suoi limiti dettati dalla normativa sulla protezione dei dati personali e dell’obbligo di motivazione dell’Ente dell’eventuale diniego.
La vicenda
E’ stata presentata una richiesta di accesso civico generalizzato (ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013), avente a oggetto l’«Elenco completo delle pratiche presentate al Comune per ottenere i bonus edilizia con indicazione del soggetto richiedente, della ditta esecutrice dei lavori e del soggetto e/o banca che finanzia la realizzazione delle opere».
L’amministrazione ha fornito al soggetto istante solo il numero delle pratiche relative ai benefici richiesti (bonus edilizi che risultano pari a: n. 88 nel 2021 e n. 50 nel 2022), evidenziando che i titoli presentati danno diritto ad accedere agli incentivi ma solo successivamente il credito può essere ceduto a un soggetto terzo o a una banca dai cittadini.
Il soggetto istante ha, quindi, precisato l’oggetto dell’accesso chiedendo di conoscere almeno «l’elenco delle Ditte» esecutrici dei lavori privo dei dati personali
L’istanza è però stata in ogni caso respinta richiamando in generale motivi di protezione dei dati personali dei soggetti individuati come controinteressati (fra cui l’ufficio comunale competente per l’istruttoria ha compreso progettisti e tecnici incaricati, pur se dall’istanza non sembravano essere oggetto di accesso) anche alla luce del parere del Responsabile della protezione dei dati personali dell’ente.
Il soggetto istante, non concordando con la decisione dell’amministrazione, ha inoltrato una richiesta di riesame del provvedimento al RPCT del Comune, insistendo nella propria richiesta iniziale di ottenere l’«Elenco completo delle pratiche presentate al Comune di Cesa per ottenere i bonus edilizia con indicazione del soggetto richiedente, della ditta esecutrice dei lavori e del soggetto e/o banca che finanzia la realizzazione delle opere».
Le considerazioni dell’Ente
L’amministrazione ha negato l’accesso civico, anche alla luce dell’opposizione dei soggetti individuati come controinteressati, utilizzando una formula di carattere generale in ordine alla presenza di dati personali (non meglio descritti, ma che dall’istruttoria effettuata dall’ufficio comunale sembrerebbero essere riferiti a progettisti e tecnici incaricati) che non permetterebbero l’accoglimento dell’accesso civico.
Le valutazioni dell’Autorità
Il Garante rileva che non è coerente richiamare esigenze di protezione dei controinteressati; osserva, infatti, l’autorità che, nel caso in esame, oggetto della richiesta di accesso civico iniziale appaiono essere solo gli “elenchi” delle pratiche riguardanti i bonus edilizi presentate al Comune con indicazione dei soggetti individuati nella richiesta di accesso civico (richiedenti, imprese esecutrici dei lavori e soggetto che finanzia i lavori), fra cui non compaiono tecnici e progettisti incaricati.
Quanto ai dati oggetto dell’istanza di accesso civico – quali, nello specifico, soggetto richiedente, ditta esecutrice dei lavori e soggetto e/o banca che finanzia la realizzazione delle opere – dalla documentazione ricevuta ai fini dell’istruttoria risulta chiaramente che l’amministrazione ha negato in generale l’accesso civico per motivi di protezione dei dati personali anche con riferimento a informazioni che non si riferiscono a persone fisiche.
Il Garante conferma che l’ostensione dei dati personali delle persone fisiche richiedenti il bonus edilizio tramite l’accesso civico determina un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei soggetti coinvolti, in violazione del principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. b e c, del RGPD).
Diversamente, quanto, invece, ai dati e informazioni riferite a ditte … dagli atti e dalla motivazione contenuta nel provvedimento di diniego dell’accesso civico adottato dall’amministrazione non emergono sufficienti elementi che, nel caso in esame, consentano al soggetto istante di comprendere le effettive ragioni per le quali dall’ostensione delle predette informazioni derivi un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati, che possa giustificare il rifiuto dell’istanza ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.
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