Il tema della possibilità di esercitare il c.d. “diritto di accesso” nei confronti dei pareri legali richiesti dalla PA è disciplinato dall’art. 24 della legge n. 241 del 1990 che ha ridotto la segretezza degli atti della P.A. a casi specifici, in ragione della tipologia di interessi e delle finalità, stabilendo precisi limiti al diritto di accesso.
In tali fattispecie rientrano gli atti redatti dai legali e dai professionisti in relazione a specifici rapporti di consulenza con l’Amministrazione, in quanto coperti dal segreto professionale, avente ad oggetto notizie e documenti acquisiti in ragione dello status, dell’ufficio, della professione o dell’arte del soggetto che li detiene, tutelato dall’art. 622 c.p.
Tuttavia, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, il parere in sé non è escluso dall’istituto dell’accesso ma occorre fare riferimento alla “natura” del parere in questione.
Nel caso oggetto del giudizio è stata presentata una richiesta di accesso agli atti da parte del Comune di Barbarano Rosso nei confronti della Regione Vento che veniva accolta parzialmente in quanto erano esclusi dall’accesso due pareri dell’avvocatura regionale.
Il Comune motivava la richiesta di accesso ai pareri in quanto gli stessi avevano una funzione “endoprocedimentale”, ossia correlata ad un procedimento amministrativo che si conclude con un provvedimento ad esso collegato anche solo in termini sostanziali e, quindi, pur in assenza di un richiamo formale ad esso.
Il Comune di fronte all’accoglimento parziale proponeva ricorso per l’annullamento del diniego parziale di accesso agli atti.
La sentenza del Tar Veneto, Sez. II, sentenza 14 settembre, n. 1092
Il Tar Veneto osserva che, la giurisprudenza costante del giudice amministrativo, con riferimento alla richiesta di acceso dei pareri legali, ne riconosce l’ostensione in accoglimento dell’istanza d’accesso quando tale parere ha una funzione endoprocedimentale ed è quindi correlato ad un procedimento amministrativo che si conclude con un provvedimento ad esso collegato anche solo in termini sostanziali e, quindi, pur in assenza di un richiamo formale ad esso.
L’accesso viene negato quando il parere viene espresso al fine di definire una strategia una volta insorto un determinato contenzioso, ovvero una volta iniziate situazioni potenzialmente idonee a sfociare in un giudizio.
Precisa, inoltre il Giudice amministrativo che la scelta di chiedere il parere dell’Avvocatura regionale, seppur probabilmente suggerita dall’opportuna cautela derivante dai contenziosi pregressi e in atto, non risulta dettata dalla necessità di definire una strategia difensiva dell’amministrazione nell’ambito dei suddetti contenziosi, ma di risolvere questioni interpretative poste dai giudicati e dalla sopravvenienza di nuova normativa procedimentale e sostanziale, rilevante ai fini del corretto espletamento del procedimento autorizzatorio da rinnovare.
Nei suddetti termini, la Regione si è sottratta all’obbligo di motivazione che sussiste anche nella subiecta materia, atteso che i pareri legali, contrariamente a quanto afferma la Regione nelle proprie difese, non sono esclusi ex lege dall’accesso, ma nei soli limiti in cui sussista l’esigenza di tutelare il segreto professionale e la riservatezza nei rapporti tra difensore e parte interessata.
Il ricorso proposto dal Comune è stato accolto e pertanto la Regione deve consentire l’accesso anche al parere dell’Avvocatura Regionale, quantomeno nella parte in cui è esposta la soluzione al quesito interpretativo e l’iter logico-giuridico seguito per pervenire alla soluzione interpretativa adottata, atteso che, essendo stato espressamente richiesto e fatto proprio dalla Regione, esso ha assunto sicura rilevanza nell’iter procedimentale.Le parti dei documenti in questione che, eventualmente, siano idonee a rivelare valutazioni relative alla strategia difensiva da adottare nell’ambito del contenzioso in atti o in potenziali contenziosi inerenti alla fattispecie, potrà essere sottratta all’accesso, attraverso l’impiego di opportuni accorgimenti (stralcio, omissis ecc..) atti a garantire il diritto di difesa dell’Amministrazione, accompagnati dalla attestazione da parte del responsabile del procedimento che le parti omesse o stralciate contengano effettivamente valutazioni di carattere difensivo.
La disciplina in materia di accesso alla luce di questa sentenza
In conclusione, è possibile rispondere al quesito formulato circa la possibilità di accedere ai pareri legali come segue:
a) si deve riconoscere l’ostensione in accoglimento dell’istanza d’accesso quando il parere ha una funzione endoprocedimentale ed è quindi correlato ad un procedimento amministrativo;
b) si deve negare, invece, l’accesso quando il parere viene espresso al fine di definire una strategia una volta insorto un determinato contenzioso, ovvero una volta iniziate situazioni potenzialmente idonee a sfociare in un giudizio
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